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Il contratto

"Il contratto è l’accordo di 2 o più parti per costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale". (art. 1321 cod.civ.)
Il contratto è espressione di libertà individuale delle parti nel regolare i loro diritti, la manifestazione di questa volontà è detta autonomia privata (o contrattuale), regolata dall’art. 1322 cod.civ. : "Le parti possono liberamente determinare il contenuto del contratto, ma sempre nei limiti imposti dalla legge".
A seconda delle loro caratteristiche i contratti vengono classificati in:
-    A titolo oneroso e a titolo gratuito. Nei primi al sacrificio patrimoniale che una parte compie eseguendo la sua prestazione, corrisponde un vantaggio patrimoniale. Nei secondi, invece, il sacrificio patrimoniale di una parte non ha alcun corrispettivo.
-    A prestazioni corrispettive e contratti associativi. I primi sono contratti in cui le attribuzioni patrimoniali a carico di ciascuna parte e a vantaggio della controparte sono legate da un nesso di reciprocità. Nei secondi la prestazione di ciascuno è diretta al conseguimento di uno scopo comune.
-    A effetti reali e a effetti obbligatori: I primi oltre a far sorgere obbligazioni, producono anche l’effetto di trasferire, modificare o estinguere un diritto reale. I secondi hanno l’effetto di far svolgere obbligazioni.
-    Tipici e atipici: i contratti regolati dalla legge sono quelle tipici, quelli non regolati dalle legge sono gli atipici.
Dal contratto si distingue l’atto unilaterale, che è una dichiarazione di volontà di una sola parte, produttiva di effetti giuridici.
Gli elementi essenziali, (art. 1325 cod.civ.), del contratto sono:
-    L’accordo delle parti, può essere tacito (se manifestato dal comportamento delle parti), espresso (se consiste in una dichiarazione specifica scritta o orale che contiene la volontà di concludere un contratto).
-    L’oggetto: è l’insieme di ciò che le parti hanno voluto realizzare; deve essere, possibile (cioè materialmente suscettibile di esecuzione), lecito (cioè favorevole alla norma imperativa, all’ordine pubblico, e al buon costume), determinato e determinabile (si siano stabiliti i criteri per la sua determinazione).
-    La causa: è l’obiettivo che le parti perseguono con la stipulazione del contratto, oppure la sintesi degli effetti giuridici principali del contratto.
-    La forma: la ritroviamo fra gli elementi del contratto solo quando è richiesta a substantiam actus, cioè per la validità del contratto.
Gli elementi accidentali del contratto sono invece:
-    La condizione: è un avvenimento futuro ed incerto, dal quale le parti fanno dipendere o la produzione degli effetti del negozio o l’eliminazione degli effetti che il negozio ha già prodotto.
-    Il termine: è un avvenimento futuro e certo, dal quale (termine iniziale) o fino al quale (termine finale) devono prodursi gli effetti del negozio.
-    Il modo (modus = misura) è una clausola accessoria che si appone ad una liberalità allo scopo di limitarla.
Le condizioni generali di contratto contengono molto frequentemente clausole che prevedono disparità più o meno forti fra i diritti che il contratto garantisce all’altro contraente. Queste clausole si chiamano vessatorie e costituiscono un fattore di squilibrio e di ingiustizia del contratto. Esse sono vietate dalla legge al fine di garantire chiarezza nel contratto, sono efficaci nei confronti dell’altro contraente solo se siano state da lui approvate in forma scritta.
La rappresentanza sono un insieme di regole che disciplinano i casi nei quali una persona stipula un contratto in nome altrui, cioè un contratto stipulato da una persona, ma destinato ad avere effetti nei confronti di un’altra. Una persona (rappresentante), sostituisce un’altra persona (rappresentato) nella conclusione di un contratto o nel compimento di un atto unilaterale e dichiara di agire in nome e in sostituzione di quest’ultimo, quindi gli effetti di un contratto concluso dal rappresentante in nome del rappresentato si producono nella sfera giuridica del rappresentato, cioè attribuiscono a quest’ultimo i diritti e gli obblighi derivanti dal contratto.   La rappresentanza si dice legale quando il rappresentato è un soggetto in condizioni di incapacità legale.
Si dice preliminare il contratto con cui le parti si obbligano a stipulare un successivo contratto definitivo, di cui deve essere già noto il contenuto essenziale. Questo tipo di contratto si stipula quando le parti sono d’accordo sull’operazione ed intendano vincolarsi reciprocamente, ma preferiscono rinviare la realizzazione degli effetti del contratto ad un tempo successivo. Il contratto preliminare non produce gli effetti tipici del contratto definitivo, ma obbliga le parti a stipulare il contratto che produrrà gli effetti fissati già da ora.
Un contratto è invalido quando presenta fin dal momento della conclusione , anomalie e alterazioni al punto che le parti non sono costrette a rispettare il regolamento che esse hanno accettato stipulando il contratto, tali invalidità sono:
-    Nullità: quando manca un requisito indispensabile, o quando è illecito (contrario all’ordine pubblico, al buon costume e a norme imperative. L’azione di nullità è imprescrittibile (non è soggetta a prescrizione) ed è insanabile, cioè non può essere convalidato. Il contratto nullo non produce effetti giuridici.
-    Annullabilità: quando è stipulato da un incapace di agire e di intendere di volere, da chi è minacciato, e da chi è ingannato. È un’anomalia di minore gravità rispetto alla nullità. Il contratto annullabile produce effetti giuridici, ma questi vengono poi eliminati se viene proposta ed accolta l’azione di annullamento
Il contratto è rescindibile quando è stato concluso a condizioni ingiuste per una parte, che si è trovata in uno stato di pericolo, o in uno stato di bisogno. Il contratto non ancora rescisso produce regolarmente i suoi effetti, che possono venire meno in caso di accettazione della sentenza di annullamento.
È invece prevista la risoluzione del contratto (cioè lo scioglimento del vincolo contrattuale e la cessazione degli effetti da esso derivanti) quando il vincolo di corrispettività tra le controprestazioni viene alterato dopo la sua stipulazione. La risoluzione può essere per: inadempimento, impossibilità sopravvenuta, o per eccessiva onerosità.
La compravendita è il contratto che ha per oggetto il trasferimento della proprietà di una cosa o il trasferimento di un altro diritto verso il corrispettivo di un prezzo che è elemento essenziale della vendita e consiste in un corrispettivo in denaro. Il fatto che il corrispettivo dello scambio sia un prezzo, distingue la compravendita dalla permuta. Il prezzo deve essere determinato o determinabile, se non lo è, il contratto è nullo.
Il venditore deve garantire il bene venduto sia da vizi sia dall' evizione, ossia che la cosa venduta non appartiene ad altri che la possano rivendicare.
Garanzia dall’evizione: si ha nel caso in cui il compratore subisce l'approvazione di una azione di rivendicazione proposta da un terzo, perdendo così la proprietà del bene. In tal caso è previsto che il compratore possa proporre l'azione di risoluzione del contratto, imponendo al venditore la restituzione del prezzo e il risarcimento del danno.
Garanzia da vizi: il venditore garantisce l'assenza di vizi materiali del bene che non ne consentano l'uso per il quale è destinato. La garanzia opera solo se i vizi sono tali da rendere la cosa inidonea, in tutto o in parte, all'uso cui è destinata o sono tali da diminuire sensibilmente il valore del bene.
Si definisce locazione il contratto con il quale una parte (locatore) si obbliga a far utilizzare ad un altro soggetto (locatario) una cosa mobile o immobile per un dato tempo, in cambio di un determinato corrispettivo. Se la locazione ha per oggetto un bene produttivo si parla di contratto di affitto.
Si distinguono in contratti di locazione:
-    Ad uso abitativo: 4 anni di contratto + 4 di rinnovo in caso di canone libero
      3 anni di contratto + 2 di rinnovo in caso di canone convenzionato
Il rinnovo è tacito salvo comunicazione con almeno 6 mesi di anticipo da una delle 2 parti.
-    Ad uso diverso da abitazione: 6 anni per attività industriali, commerciali e artigianali
  9 anni per attività alberghiere
Il rinnovo è tacito salvo comunicazione con almeno 12 mesi di anticipo da una delle 2 parti (18 per strutture alberghiere)
Il contratto di leasing, o di locazione finanziaria, è un contratto atipico in quanto non espressamente disciplinato dal codice civile; e dice che un soggetto (locatore o concedente) concede ad un altro (utilizzatore) il diritto di utilizzare un determinato bene a fronte del pagamento di un canone periodico.
L'appalto è il contratto con cui una parte (appaltatore) assume, l'obbligazione di compiere in favore di un'altra (committente o appaltante) un'opera o un servizio verso un corrispettivo in denaro.
Il comodato (da art. 1803 a 1812 cod.civ.) è il contratto con il quale una parte (comodante) consegna all’altra (comodatario) una cosa mobile o immobile, affinché questa se ne serva per un tempo o un uso determinato, con l’obbligo di restituire la stessa cosa ricevuta, ma senza essere tenuta a pagare alcun corrispettivo.
Il contratto aleatorio (alea = rischio) è quel contratto in cui l’entità e l’esistenza delle prestazioni sono collegate ad un elemento incerto, pertanto il rischio è più ampio. Entrambe le parti assumono quindi un evento futuro, la cui verificazione rimane incerta.       (rendita)
La Fideiussione è un contratto di garanzia. Il Fideiussore (garante) è colui che, obbligandosi personalmente verso il creditore, garantisce l’adempimento di un’obbligazione altrui. La garanzia è personale, perché il creditore può soddisfarsi sopra il patrimonio di una persona diversa dal debitore, quindi non da luogo ad alcun diritto reale, ma riguarda tutto il patrimonio del fideiussore.
La transazione è un contratto diretto a dirimere una controversia, con il quale, le parti facendosi reciproche concessioni, pongono fine ad una lite già incominciata o prevengono una lite che può sorgere tra di loro.
Con la promessa unilaterale un soggetto assicura ad un altro un certo comportamento futuro. La promessa è vincolante se inserita in un contratto avente una valida causa. Altrimenti non produce effetti obbligatori, perchè essendo ipotesi tipiche, possono far sorgere al massimo un’obbligazione naturale.

Tratto da DIRITTO PRIVATO di Marco D'Andrea
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