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Il controllo cartolare della dichiarazione: la rettifica mediante l’iscrizione a ruolo (artt. 36 bis e 36 ter d.p.r. 600/73)


L’art. 38 d.p.r. 600/73 prevede che la rettifica avviene operata allorquando il reddito complessivo dichiarato risulta inferiore a quello effettivo o non sussistono o non spettano, in tutto o in parte, le deduzioni dal reddito o le detrazioni di imposta indicate nella dichiarazione.
La formulazione originaria della norma predetta indurrebbe a ritenere che l’avviso di accertamento costituisca lo strumento necessario ed imprescindibile onde addivenire alla rettifica.
Sennonché, in via di adeguamento a determinate prassi operative dell’amministrazione finanziaria, questo assetto è stato in parte scardinato ad opera di successive disposizioni.
In specie:

- l’art. 36 bis d.p.r. 600/73 stabilisce che l’amministrazione finanziaria provvede alla liquidazione delle imposte, dei contributi e dei premi dovuti, nonché dei rimborsi spettanti in base alle dichiarazioni presentate dai contribuenti e dai sostituti di imposta.
L’amministrazione finanziaria, sulla base dei dati degli elementi direttamente desumibili dalle dichiarazioni presentate, provvede a:
i. correggere gli errori materiali e di calcolo commessi dai contribuenti nella determinazione degli imponibili, delle imposte, dei contributi e dei premi;
ii. correggere gli errori materiali commessi dai contribuenti nel riporto delle eccedenze delle imposte, dei contributi ed i premi risultanti dalle precedenti dichiarazioni;
iii. ridurre le detrazioni di imposta indicate in misura superiore a quella prevista dalla legge;
iv. ridurre le deduzioni dal reddito esposte in misura superiore a quella prevista dalla legge;
v. controllare la rispondenza con la dichiarazione e la tempestività dei versamenti delle imposte, dei contributi e di premi dovuti a titolo di acconto e di saldo e delle ritenute alla fonte operate in qualità di sostituto di imposta.
Quando dai controlli eseguiti emerge un risultato diverso rispetto a quello indicato nella dichiarazione, l’esito della liquidazione è comunicato al contribuente o al sostituto di imposta per evitare la reiterazione degli errori; a seguito della comunicazione, il contribuente o il sostituto possono fornire i chiarimenti necessari all’amministrazione finanziaria.
I dati contabili risultanti dalla liquidazione così effettuata si considerano, a tutti gli effetti, come dichiarati dal contribuente e dal sostituto di imposta;

- l’art. 36 ter d.p.r. 600/73 statuisce che gli uffici periferici dell’amministrazione finanziaria procedono, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di presentazione, al controllo formale delle dichiarazioni presentate dai contribuenti e dai sostituti di imposta sulla base dei criteri selettivi fissati dal Ministro delle finanze.
Il contribuente o il sostituto di imposta è invitato a fornire chiarimenti in ordine ai dati contenuti nella dichiarazione.
L’esito del controllo formale è comunicato al contribuente o al sostituto di imposta con l’indicazione dei motivi che hanno dato luogo alla rettifica degli imponibili, delle imposte, delle ritenute alla fonte, dei contributi e dei premi dichiarati, per consentire anche la segnalazione di eventuali dati ed elementi non considerati o valutati erroneamente in sede di controllo formale.

Tratto da CONCETTI SUL DIRITTO TRIBUTARIO E SULL'IVA di Stefano Civitelli
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