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Il controllo formale delle dichiarazioni


Alla liquidazione segue il c.d. controllo formale delle dichiarazioni a cui gli uffici dell’Agenzia delle Entrate provvedono entro il 31 dicembre del 2° anno successivo a quello di presentazione, sulla base di criteri selettivi. Quindi non vengono controllate tutte le dichiarazioni.
Il controllo formale di differenzia dalla liquidazione perché non riguarda solo la dichiarazione ma anche i documenti che devono corredarla.
In sede di controllo formale, il contribuente è invitato a fornire chiarimenti in ordine ad alcuni elementi (deduzioni, detrazioni, crediti d’imposta), a trasmettere i documenti che li giustificano o a esibire le ricevute dei versamenti.
L’esito del controllo formale è comunicato al contribuente con l’indicazione dei motivi che hanno dato luogo alla rettifica degli imponibili o di altri dati dichiarati.
In sintesi, le attività sono dirette alla determinazione del debito d’imposta derivante dal reddito dichiarato e, se ad esse non segue l’esatto adempimento da parte del contribuente, l’amministrazione provvede ad iscrivere a ruolo le somme dovute.

Tratto da DIRITTO TRIBUTARIO di Alessandro Remigio
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