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Il corpo umano nel diritto

IL CORPO UMANO NEL DIRITTO


Le cose che hanno un valore al di là dell’utilità pratica hanno una disciplina speciale (es. ricordi familiari)
La legge vieta gli atti di disposizione da cui derivi una lesione permanente, o sono contrari all’ordine pubblico o al buon costume
Si possono vendere le parti “staccate” dal proprio corpo (es. capelli al fabbricante di parrucche); il sangue non può essere venduto per fini di lucro ma può essere donato
Nei trapianti tra vivi si dona un organo di cui si dispone
Il cadavere teoricamente è una cosa di cui si può disporre solo nei modi stabiliti dalla legge; tuttavia è in parte errato parlare di “cosa” perché gli si riconosce una certa dignità e protezione. Sul cadavere si prolunga il potere di disporre del proprio corpo con la dichiarazione di volontà del prelievo di organi e tessuti
L’embrione non è una cosa, e quindi non appartiene al regno degli oggetti del diritto

Tratto da DIRITTO PRIVATO di Fabio Merenda
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