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Il d.lgs. 70/2003: obblighi di informazione del professionista

Il d.lgs. 70/2003: obblighi di informazione del professionista


Rivestono una particolare importanza le disposizioni che impongono al professionista importanti obblighi informativi, che si aggiungono a quelli stabiliti per determinati beni e servizi.
L’art. 12 d.lgs. 70/2003 stabilisce che il prestatore del servizio “salvo diverso accordo tra le parti che non siano consumatori”, oltre agli obblighi informativi sui beni e servizi, deve fornire in modo chiaro, comprensibile e inequivocabile, prima dell’inoltro dell’ordine da parte del destinatario del servizio, una serie di ulteriori informazioni inerenti le varie fasi tecniche della conclusione del contratto: i modi di archiviazione del contratto e le relative modalità di accesso; i mezzi a disposizione del destinatario per individuare e correggere gli errori di inserimento dei dati prima di inoltrare l’ordine al prestatore; gli eventuali codici di condotta cui aderisce e come accedervi per via telematica; e infine, l’indicazione degli strumenti di risoluzione delle controversie.
L’art. 13 d.lgs. 70/2003 contiene una significativa disciplina della conclusione del contratto che si applica quando l’ordine sia inoltrato per via telematica e non sia concluso esclusivamente mediante scambio di messaggi di posta elettronica o comunicazioni individuali equivalenti.
La direttiva 2000/31/CE, di cui il d.lgs. 70/2003 costituisce attuazione, indica il dovere del prestatore di inviare la ricevuta, “senza ritardo”, ma non specifica il tempo e il luogo di conclusione del contratto.
Si precisa, tuttavia, che “ordine e ricevuta si considerano pervenuti quando le parti alle quali sono indirizzate hanno la possibilità di accedervi”.
Il significato della norma dovrebbe essere ricercato nell’affermazione del principio secondo cui “l’accessibilità del dato e equivale all’effettiva recezione”.
L’art. 13, inoltre, offre al consumatore un ulteriore strumento di pre-tutela, perché prevede che la ricevuta comprenda il sommario riassunto del contenuto dell’accordo, con la descrizione specifica del bene o del servizio acquistato, nonché le informazioni di dettaglio concernenti il diritto di recesso, i mezzi di pagamento, i costi di consegna e i tributi.
Il d.lgs. 70/2003 disciplina gli illeciti commessi attraverso la rete dal prestatore intermediario (cosiddetto provider).
La responsabilità concerne i danni procurati a terzi da condotte che siano posti in essere dai clienti dei prestatori intermediari grazie agli strumenti telematici ed informatici messi a loro disposizione da questi ultimi.
Si tratta, pertanto, di responsabilità di tipo extracontrattuale.
L’opportunità della previsione di una corresponsabilità del provider per l’atto lesivo compiuto dal fornitore si giustifica nella difficoltà di individuare il diretto responsabile.

Tratto da DISCIPLINA GIURIDICA DEI CONTRATTI di Stefano Civitelli
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