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Il difetto di giurisdizione del giudice ordinario nei confronti di un giudice speciale nell'art. 37 c.p.c.


Il difetto di giurisdizione del giudice ordinario nei confronti di un giudice speciale.
Tale difetto impone di individuare esattamente cosa si intende per giudice ordinario e per giudice speciale nel nostro ordinamento.
Il giudice ordinario rinviene direttamente nella Costituzione le norme dirette ad assicurarne l'autonomia e l'indipendenza.
I giudici speciali sono il giudice non previsti dalla legge sull'ordinamento giudiziario la cui indipendenza è assicurata da norme di legge ordinarie e non costituzionali.
La nostra Costituzione afferma: "non possono essere istituiti giudici speciali".
Tuttavia:
1. per un verso la stessa Costituzione costituzionalizza, rendendola costituzionalmente doverosa:
- la giurisdizione speciale amministrativa, con giurisdizione generale di legittimità in materia di "interessi legittimi";
- la giurisdizione della Corte dei conti "nelle materie di contabilità pubblica e nelle altre specificate dalla legge";
- la giurisdizione speciale dei tribunali militari in tempo di guerra e in tempo di pace relativamente ai soli "reati militari commessi da appartenenti alle forze armate";
2. per altro verso la disposizione VI transitoria della Costituzione è stata interpretata nel senso che, fermo il divieto della istituzione di nuovi giudici speciali, le giurisdizioni speciali esistenti alla data di entrata in vigore della Costituzione, se adeguatamente revisionate e messe soprattutto ad unisono con la garanzia di indipendenza, possono continuare a sopravvivere (Commissioni tributarie, Consigli nazionali degli ordini professionali in materia disciplinare, ecc…);
L'art. 1022 cost. prende espressamente in considerazione l'esigenza della specializzazione del giudice, esigenza esaltata dalla particolarità tecnica delle questioni coinvolte in singole categorie di controversie, ed indica la strada da seguire nell'istituzione "presso gli organi giudiziari ordinari di sezioni specializzate per determinate materie".
Le sezioni specializzate non sono giudici speciali, ma organi degli uffici giudiziari ordinari dai quali differiscono solo per la specialità della composizione; esse sono caratterizzate da collegi composti da giudici togati e da esperti nominati in considerazione della loro specifica qualificazione professionale (si pensi ai tribunali per i minorenni, istituiti presso le corti d'appello, alle sezioni specializzate agrarie, ai tribunali regionali delle acque, ecc…).

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