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Il diritto contrattuale inglese: il contract e la common law


Nelle codificazioni continentali ottocentesche il ruolo del contratto è centrale.
Nel diritto inglese, la scelta che matura nei secoli è diversa.
Il contract è il risultato non di una normativa scritta ma di una stratificazione di regole espresse in una miriade di decisioni giurisprudenziali.
Se si vuol tentare una sintesi dei caratteri e dei principi basilari si può osservare quanto segue: anzitutto spicca “la relativa assenza di norme giuridiche inderogabili”, perché la legislazione ha prevalentemente carattere sistematico e dispositivo e la maggior parte delle regole vanno ricercate nelle fonti giurisprudenziali.
L’idea di base è che la valutazione dell’attività privata e imprenditoriale, in particolare, “deve essere flessibile e pronta ad adattarsi ai rapidi cambiamenti della società”.
Sicché la legge deve “predisporre un insieme bilanciato di diritti e obblighi che troveranno applicazione in mancanza di un accordo tra le parti”.
Da qui un ampio potere dei privati di creare e foggiare garanzie convenzionali in ogni forma, di stabilire rimedi anche senza la necessità di far ricorso ai Tribunali.
Fra i principi ha un ruolo fondamentale il rapporto con l’etica e le pronunzie di equità.
Il diritto inglese non conosce un obbligo generale di buon fede e non è affatto sensibile ai temi dello squilibrio delle prestazioni, sia originario che sopravvenuto.
Le Corti si preoccupano ben poco dell’iniquità sostanziale, mentre grande risalto viene dato “alla slealtà procedurale” tramite azioni che colpiscono l’omissione di informazioni su fatti rilevanti o reprimono la violenza fisica o morale.
L’idea di fondo è chiara: deve essere preferito un diritto certo e prevedibile ad una astratta giustizia contrattuale, perché gli imprenditori debbono poter contare sull’adempimento preciso dei termini dell’accordo; su di una interpretazione rigorosa di esso; su di un ragionevole grado di “continuità nel pensiero giuridico”.
Alle regole di equità è riconosciuto un ruolo fondamentale nella storia della common law, ma se ne tracciano con chiarezza i limiti.
La diffidenza verso il principio di buona fede espresso nelle codificazioni europee ha alla base il rifiuto del principio di iniquità sostanziale e di proporzionalità.
Ciò perché “la stabilità dei contratti ha una particolare ha rilevanza”, l’autonomia delle parti deve essere salvaguardata nella libertà di determinazione del contenuto contrattuale, i rimedi equitativi devono essere limitati alle situazioni che implicano scorrettezza dal punto di vista procedurale.
In conclusione, si può osservare che la centralità dell’autonomia delle parti e del ruolo delle Corti hanno determinato molti effetti positivi, con alcuni limiti dovuti all’eccesso di rigidità di alcune regole e all’assenza di un confronto con il diritto uniforme che si sta cercando di costruire nell’Unione Europea.

Tratto da DISCIPLINA GIURIDICA DEI CONTRATTI di Stefano Civitelli
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