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Il diritto di accesso agli atti


Nel procedimento tributario non si applicano le norme in materia di accesso agli atti e documenti amministrativi. Quindi, secondo la giurisprudenza, tale diritto non può essere esercitato durante lo svolgimento del procedimento, ma solo dopo la sua conclusione.
L’interpello ordinario: L’art. 11 dello Statuto attribuisce ai contribuenti il diritto di sottoporre all’amministrazione finanziaria circostanziate e specifiche istanze con cui si chiede all’amministrazione di fornire la propria interpretazione di una disposizione tributaria riguardo ad un caso concreto e personale (interpello ordinario).
L’istanza di parere deve essere inoltrata alla Direzione regionale dell’Agenzia delle Entrate che deve rispondere per iscritto entro 120 gg. La risposta deve essere motivata e l’amministrazione non può ignorare l’istanza. Se tace, vale il silenzio-assenso.
L’amministrazione non è tenuta a rispondere se non sussistono i presupposti sostanziali dell’istanza o se questa è formalmente invalida (non sottoscritta o sottoscritta da persona illegittima). Se la stessa istanza è presentata da un numero elevato di contribuenti, l’amministrazione può fornire una risposta collettiva mediante una circolare.
L’istanza può essere presentata solo se riguarda una disposizione la cui interpretazione risulti obbiettivamente incerta.
In secondo luogo, l’interpello deve riguardare l’applicazione delle disposizioni da interpretare ad un caso personale e concreto. Quindi l’istanza non può essere presentata a scopo accademico, ma solo da chi svolge un’attività che comporta l’applicazione delle norme a cui si riferisce l’interpello.
Nell’istanza è onere del contribuente indicare quale sia la sua interpretazione, altrimenti, in caso di silenzio dell’amministrazione, non può aversi l’assenso tacito.
La risposta dell’Agenzia mira a circoscrivere l’efficacia del parere sul piano oggettivo. Infatti l’affidamento del contribuente nella risposta ricevuta è tutelata dalla sanzione di nullità che inficia gli atti dell’amministrazione contrastanti con i pareri resi.
Se il contribuente si attiene alla risposta dell’Agenzia, non possono essere emessi atti d’imposizione o sanzionatori che contraddicono la risposta data. Qualsiasi atto emanato in difformità rispetto alla risposta data è nulla.
Se la risposta è negativa, il contribuente che non vuole adeguarsi può: - presentare la dichiarazione discostandosi dalla risposta ed impugnare l’eventuale avviso di rettifica ed il parere stesso;
- presentare una dichiarazione conforme al parere, versare l’imposta e presentare istanzia di rimborso.

Tratto da DIRITTO TRIBUTARIO di Alessandro Remigio
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