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Il divieto dell’uso della forza


L’insediamento di un nuovo governo kuwaitiano non trova alcun riscontro ed è anche smentita l’affermazione che concerne l’immediato ritiro delle truppe irachene.
Bisogna anche ricordare per quanto riguarda la revisione dei confini che tra i due stati era stato concluso a Bagdad nel 1963 un accordo nel quale si affermava che la Repubblica dell’Iraq riconosce l’indipendenza e la piena sovranità dello Stato del Kuwait, delimitato nella maniera che si trova indicata nella lettera del primo ministro dell’Iraq del 1932 e che è stata accettata dal governatore del Kuwait nello stesso anno  secondo il governo iracheno questo accordo sarebbe invalido per violazione delle norme costituzionali interne irachene.
Le pretese irachene risultano comunque inidonee a giustificare l’invasione e la successiva annessione del Kuwait --> l’intervento armato dell’Iraq costituisce, infatti, una palese violazione dell’art. 2 par. 4 della Carta delle Nazioni Unite (I Membri devono astenersi nelle loro relazioni internazionali dalla minaccia o dall'uso della forza, sia contro l'integrità territoriale o l'indipendenza politica di qualsiasi Stato, sia in qualunque altra maniera incompatibile con i fini delle Nazioni Unite) --> divieto estremamente ampio, riferito non solo all’uso della forza, ma anche alla sua semplice minaccia. L’art. 2 par. 4 della Carta corrisponde ormai a una norma generale di natura consuetudinaria la quale vincola tutti gli stati a prescindere dalla loro partecipazione all’Organizzazione. Diverse risoluzioni testimoniano la progressiva trasformazione di questa norma in una norma di diritto internazionale generale:
- la Dichiarazione relativa ai principi del diritto internazionale concernenti le relazioni amichevoli e la cooperazione tra gli stati conformemente alla Carta delle Nazioni Unite (adottata dall’Assemblea generale nel 1970) --> mentre nell’art. 2 par. 4 della Carta l’obbligo di astenersi alla minaccia o all’uso della forza è riferito ai soli Stati membri dell’ONU nella Dichiarazione riguarda ogni Stato.
- la Dichiarazione sul rafforzamento dell’efficacia del principio del non ricorso alla minaccia o all’uso della forza nelle relazioni internazionali (adottata dall’Assemblea generale nel 1987): Il principio del non ricorso alla forza o alla minaccia della forza nelle relazioni internazionali è universale e si impone a tutti gli stati.  --> risulta con chiarezza che il divieto della minaccia o dell’uso della forza è configurato ormai come un principio del diritto internazionale generale, anche se l’Assemblea generale è priva, di regola, del potere di adottare atti giuridicamente obbligatori --> ma tra gli stati membri dell’ONU esiste una diffusa opinio iuris circa l’esistenza dei principi riconosciuti in queste dichiarazione come vigenti.
- Nella sentenza del 1986 “Nicaragua c. USA” la Corte internazionale di giustizia rilevò che entrambe le parti della controversia erano d’accordo nel considerare che i principi relativi all’uso della forza che figurano nella Carta delle Nazioni Unite corrispondono a quelli che si ritrovano nel diritto internazionale consuetudinario.

Tratto da L'ONU E LA CRISI DEL GOLFO di Alice Lavinia Oppizzi
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