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Il divieto di concorrenza e le invenzioni del lavoratore

Obbligo fondamentale a carico del prestatore di lavoro è sicuramente quello di prestare subordinatamente la propria collaborazione nell’impresa, ma l’art.2105 c.c. identifica un obbligo accessorio rispetto all’interesse primario del datore di lavoro a ricevere la prestazione: si tratta dell’obbligo di fedeltà. Esso, in corrispondenza con il dovere di buona fede generale nell’adempimento dell’obbligazione, rientra tra gli “obblighi di protezione” a tutela del creditore ed impedisce al prestatore di lavoro, durante il periodo lavorativo contrattualmente previsto, di svolgere attività in concorrenza con l’impresa e di divulgare o quanto meno utilizzare notizie inerenti organizzazione e metodi dell’impresa stessa. Tale divieto di concorrenza nulla ha a che vedere con la concorrenza sleale di cui parla l’art.2598 c.c., in quanto in quest’ultima ipotesi non vi è alcun legale tra danneggiante e danneggiato e la concorrenza slealmente posta in essere si verifica solo nei casi previsti dall’articolo. Inoltre anche tra il prestatore di lavoro ed il datore può esistere un patto, che deve rispettare la forma scritta ad substantiam, che vieti al lavoratore di entrare in concorrenza con l’impresa anche dopo la cessazione del rapporto di lavoro per un periodo di tempo pari a tre anni, cinque per i dirigenti (qualsivoglia vincolo superiore sarà sostituito da quelli previsti dalla legge e deve essere precisato un corrispettivo per il lavoratore). 
Non può in alcun modo costituire concorrenza l’attività inventiva del prestatore di lavoro. Il Codice della proprietà industriale emanato con D.Lgs. 30/2005 ha previsto che qualora l’invenzione venga fatta dal lavoratore nell’esecuzione del contratto (invenzione di servizio), i diritti derivanti dall’invenzione spettano al datore, salvo il diritto di autore del lavoratore. Qualora, invece, si tratti di un’invenzione aziendale, ossia fatta nell’adempimento del rapporto di lavoro, ma non oggetto del contratto di lavoro stesso, i diritti derivanti dall’invenzione spettano al datore di lavoro che, qualora si veda riconosciuto il brevetto, dovrà al lavoratore un equo premio. In ultima ipotesi può trattarsi di un’invenzione occasionale, fatta dal lavoratore indipendentemente dal rapporto di lavoro, ma rientrante nel campo di attività dell’impresa: in tal caso i diritti spettano al lavoratore, ma il datore ha diritto d’opzione per l’uso o per l’acquisto del brevetto (che deve esercitare entro 3 mesi). 
L’obbligo di fedeltà, in ultima analisi, può essere inteso anche in senso stretto, inerendo al divieto di divulgare o utilizzare i “segreti aziendali”. 

Tratto da DIRITTO DEL LAVORO di Alessandra Infante
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