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Il divieto di indagine su fatti non rilevanti ai fini dell’attitudine professionale


Particolare significato, dal punto di vista della considerazione soggettiva della persona del lavoratore, deve essere riconosciuto all’art. 8 St. lav., il quale prevede il divieto per il datore di lavoro di assumere informazioni non rilevanti ai fini della valutazione dell’attitudine professionale del lavoratore (c.d. indagini personali), non soltanto ai fini dell’assunzione, ma anche durante lo svolgimento del rapporto.
La norma ha l’evidente scopo di tutelare la riservatezza del lavoratore.
Essa, peraltro, in virtù della sua stessa formulazione riconosce implicitamente la legittimità delle indagini tendenti alla valutazione dell’idoneità professionale e psico-fisica del prestatore di lavoro.
Il divieto di effettuare indagini sulle opinioni del lavoratore è sanzionato penalmente dall’art. 38 St. lav.

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