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Il dolo: la disciplina del codice civile


Il dolo è causa di annullamento del contratto quando i raggiri usati siano stati tali che, senza di essi, l’altra parte non avrebbe prestato il proprio consenso per la conclusione del contratto, ossia quando, determinando la volontà del contraente, abbiano ingenerato nella vittima una rappresentazione alterata della realtà, provocando nel suo meccanismo volitivo un errore da considerarsi essenziale (al pari dell’errore).
Ciò sia nell’ipotesi di dolo commissivo, che in quella di dolo omissivo, perché in entrambi i casi gli artifici o i raggiri, la reticenza o il silenzio, devono essere valutati in relazione alle particolari circostanze di fatto e alle qualità e condizioni soggettive dell’altra parte, per stabilire se erano idonei a sorprendere una persona di normale diligenza.

Tratto da DISCIPLINA GIURIDICA DEI CONTRATTI di Stefano Civitelli
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