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Il dolus bonus


Ai fini della distinzione tra il dolus bonus (irrilevante) e il dolus malus (che rileva quale causa di annullabilità) soccorre il criterio giurisprudenziale secondo cui l’attitudine dei raggiri a trarre in inganno deve essere valutata “in relazione alle particolari circostanze di fatto e alle qualità e condizioni soggettive dell’altra parte, onde stabilire se erano idonei a sorprendere una persona di normale diligenza, giacché l’affidamento non può ricevere tutela giuridica se fondato sulla negligenza”.
Tale regola “fornisce un criterio utile a delineare la portata del dolus bonus nel senso di far coincidere quest’ultimo con quei raggiri inidonei a trarre in inganno una persona di normale diligenza”.

Tratto da DISCIPLINA GIURIDICA DEI CONTRATTI di Stefano Civitelli
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