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Il giudicato nel processo penale


Se la sentenza resa in giudizio diventa non più impugnabile, ne consegue che la decisione sul fatto storico addebitato all’imputato non è più modificabile: il potere di accertamento spettante al giudice si è ormai estinto.
I controlli ordinari sono stati esperiti (o non sono stati attivati per inerzia delle parti): ormai il giudice ha “giudicato”.
Da ciò deriva il principio secondo cui la sentenza irrevocabile ha l’autorità della cosa giudicata: esso esprime una esigenza di certezza dei rapporti giuridici.
L’effetto vincolante del giudicato comporta che altri giudici civili o amministrativi, chiamati nuovamente a decidere su alcuni dei fatti accertati da una sentenza penale irrevocabile, sono obbligati a ritenere “vero” l’accertamento già effettuato.
L’effetto vincolante è posto dal nostro codice in casi particolari e tassativi.
L’effetto preclusivo del giudicato comporta che l’imputato prosciolto o condannato non può essere di nuovo sottoposto a procedimento penale per il medesimo fatto storico.
Non vuol dire che si impone ad un altro giudice di ritenere “vero” un determinato fatto, ma che l’altro giudice non può esercitare un processo presso la medesima persona per lo stesso fatto storico.
La regola dell’effetto preclusivo viene meno in un caso importante, cioè nel caso di una impugnazione straordinaria contro la sentenza di condanna: la revisione.
In tal caso il legislatore ritiene prevalente l’esigenza di Giustizia sull’esigenza di certezza.
Viceversa, se la sentenza irrevocabile è di proscioglimento non vi sono deroghe: l’esigenza di certezza dei rapporti giuridici prevale sempre sulle esigenze di Giustizia.

Tratto da INDAGINI PRELIMINARI, PROCESSO E SENTENZA di Stefano Civitelli
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