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Il giudice dell'esecuzione




L'esecuzione incide su diritti di fondamentale importanza e conseguentemente è necessario l'intervento di un giudice per dirimere le controversie che l'intervento di tali fatti può determinare.
È definito giudice dell'esecuzione il medesimo organo giurisdizionale, chiamato a conoscere dell'esecuzione del provvedimento da eseguire. Ciò permette di ritenere che al giudice dell'esecuzione sia oggi affidata una competenza funzionale in ordine alla fase esecutiva, in virtù della quale la sua cognizione deve ritenersi estesa a qualsiasi questione che attenga alla fase anzidetta. Tale giudice può non soltanto effettuare in ogni momento un controllo sui provvedimenti emanati dal p.m., ma anche emanare direttamente, se interpellato, il decreto di cumulo pene o il provvedimento di computo della custodia cautelare e delle pene espiate senza titolo, pur rientrando tali provvedimenti nella competenza del p.m.
Il giudice dell'esecuzione è individuato dall'art. 665 c.p.p., il quale fissa in primo luogo un criterio generale disponendo che competente a conoscere dell'esecuzione di un provvedimento è il giudice che lo ha deliberato. Successivamente tale disposizione detta, per l'individuazione del giudice competente, i criteri più specifici.

I principali provvedimenti la cui emanazione compete al giudice dell'esecuzione sono:
- in primo luogo, il giudice dell'esecuzione è competente a risolvere il conflitto pratico di giudicati. L'art. 669 c.p.p., ove sussistano più sentenze di condanna irrevocabili nei confronti della stessa persona e per il medesimo fatto, impone al giudice dell'esecuzione di ordinare, in tal modo risolvendo il conflitto pratico di giudicati, l'esecuzione della sentenza con cui si è pronunciata la condanna meno grave revocando le altre.
  Il conflitto pratico di giudicati è ravvisabile anche quando le sentenze irrevocabili pronunziate nei confronti della stessa persona per il medesimo fatto siano l'una di condanna e l'altra di proscioglimento. In questi casi il giudice dell'esecuzione deve revocare la decisione di condanna ed ordinare l'esecuzione della sentenza di proscioglimento.
  Nella eventualità di più sentenze di condanna irrevocabili pronunciate contro la stessa persona per il medesimo fatto, con cui siano irrogate persone diverse, l'art. 699 c.p.p. attribuisce all'interessato una facoltà di scelta in quanto dispone che l'interessato stesso possa indicare la sentenza che deve essere eseguita. Se, invece, il condannato non si avvale della predetta facoltà il giudice determinerà la maggiore o minore gravità della pena secondo i criteri predeterminati dal legislatore.

  Tale disciplina legislativa deve applicarsi anche nell'ipotesi di più decreti penali di condanna per lo stesso fatto nei confronti della medesima persona o nell'ipotesi di sentenze e di decreti ovvero se il fatto è stato giudicato in concorso formale con altri fatti o quale episodio di un reato continuato.
  Il legislatore prevede, poi, l'ipotesi di conflitto tra più sentenze di non luogo a procedere oppure tra più sentenze di proscioglimento pronunciate nei confronti della stessa persona per il medesimo fatto dando all'interessato la possibilità di indicare la sentenza da eseguire e, ove l'interessato non si avvalga di tale facoltà, disponendo che il giudice ordini l'esecuzione della sentenza più favorevole revocando le altre.
- L'art. 670 c.p.p. prevede l'eventualità che sorgano questioni sulla esistenza del titolo esecutivo o sulla validità dello stesso. Al riguardo è stabilito che, ove il giudice dell'esecuzione accerti che il provvedimento da eseguire manca oppure non sia divenuto esecutivo in quanto ancora suscettibile di impugnazione, deve dichiararlo con ordinanza e sospendere l'esecuzione disponendo, altresì, ove occorra, la liberazione dell'interessato. Se la mancata impugnazione dipende dalla omissione o da una invalidità della notifica, il giudice ordina il compimento o la rinnovazione di detta notifica.
- L'art. 671 c.p.p. consente in sede di esecuzione l'applicazione della disciplina prevista dall'art. 81 c.p. per il concorso formale di reati e per il reato continuato. Infatti, tale disposizione prevede che, nel caso di più sentenze o decreti penali irrevocabili pronunciati in distinti procedimenti nei confronti della stessa persona, il condannato o il p.m. possono chiedere al giudice dell'esecuzione l'applicazione della disciplina del concorso formale o del reato continuato a condizione che l'applicabilità di siffatta disciplina non sia stata esclusa dal giudice della cognizione.

  Il giudice dell'esecuzione non può procedere all'applicazione della disciplina del concorso formale di reati e del reato continuato allorchè l'applicabilità di tale disciplina sia stata esclusa dal giudice della cognizione.
  Altro limite di notevole rilevanza all'applicazione dell'art. 81 c.p. in sede esecutiva è quello rappresentato dalla necessità che le pene delle quali si chiede l'unificazione al giudice dell'esecuzione siano state inflitte con più sentenze o decreti penali irrevocabili pronunciati in procedimenti distinti.
  Stabilisce l'art. 671 c.p.p. che "il giudice dell'esecuzione provvede determinando la pena in misura non superiore alla somma di quelle inflitte con ciascuna sentenza o ciascun decreto".
- L'art. 672 c.p.p. prevede che per l'applicazione dell'amnistia e dell'indulto  in sede di esecuzione il giudice debba procedere ai sensi dell'art. 667,4 c.p.p. Inoltre ex art. 673 c.p.p. allorquando vi sia stata l'abrogazione della norma penale incriminatrice oppure sia intervenuta una declaratoria di illegittimità costituzionale di detta norma il giudice dell'esecuzione deve revocare la sentenza di condanna o il decreto penale dichiarando che il fatto non è previsto dalla legge come reato ed adottando i provvedimenti conseguenti. Ciò vale anche quando sia stata emessa sentenza i proscioglimento o di non luogo a procedere.
L'art. 675 c.p.p. prevede, poi, che se la falsità di un atto o di un documento accertata con sentenza irrevocabile non sia stata dichiarata nel dispositivo della sentenza, può essere dichiarata dal giudice dell'esecuzione. Infine, ex art. 676 c.p.p., il giudice dell'esecuzione è competente a decidere in ordine alla estinzione del reato dopo la condanna, all'estinzione della pena, alle pene accessorie, alla confisca o alla restituzione delle cose sequestrate.

Tratto da LINEAMENTI DI PROCEDURA PENALE di Enrica Bianchi
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Dettagli appunto:

  • Autore: Enrica Bianchi
  • Titolo del libro: Lineamenti di procedura penale
  • Autore del libro: Gilberto Lozzi
  • Editore: Giappichelli
  • Anno pubblicazione: 2008

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