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Il giudice di pace


Gli uffici del giudice di pace "hanno sede in tutti i capoluoghi dei mandamenti esistenti fino all'entrata in vigore della l. 30/89": le sedi sono 828 e il numero dei giudici ad esse addetti e 4700.
Il giudice di pace è un giudice onorario, cioè un giudice non togato, non selezionato tramite concorso e non legato da un rapporto organico di servizio con l'amministrazione della giustizia.
Egli fa parte, però, dell'ordine giudiziario e come tale è soggetto unicamente alla legge, è tenuto all'osservanza dei doveri previsti per i magistrati ordinari ed è sottoposto alla sorveglianza del CSM.
Pur non essendo un giudice professionale è previsto un compenso per la sua attività sotto la forma della indennità commisurata al lavoro effettivamente svolto.
Requisiti per la nomina a giudice di pace sono la laurea in giurisprudenza, una età non inferiore a 30 anni e non superiore a 70 anni, l'avere cessato l'esercizio di qualsiasi attività lavorativa dipendente pubblica o privata, la residenza in un comune della circoscrizione del tribunale dove ha sede l'ufficio di giudice di pace.
I giudici di pace sono nominati dal Consiglio Superiore della Magistratura.
L'incarico di giudice di pace dura 4 anni e può essere confermato una sola volta.
Le competenze del giudice di pace sono descritte dall'art 7 c.p.c. e ricomprendono tutte le cause relative a beni mobili di valore non superiore ai 5 milioni, tutte le controversie da infortunistica stradale con danni a cose o a persone non superiori 30 milioni, nonché un primo, ma significativo, nucleo di competenze per materia in tema di quello che con espressione suggestiva è stato chiamato contenzioso della vicinanza e della tolleranza.

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