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Il giudice per le indagini preliminari


Egli svolge una funzione di controllo imparziale sui provvedimenti più importanti, senza esercitare poteri d’iniziativa.
Si dice che il GIP ha una “giurisdizione semipiena” perché incontra due limiti fondamentali: la sua funzione è esercitata solo nei casi previsti dalla legge e solo sui iniziativa di parte.
Si dice giudice “per”, e non “delle”, indagini preliminari per sottolineare come il soggetto che ha l’iniziativa in tale fase non è il giudice ma il PM.
Il GIP deroga al principio secondo cui non ci deve essere giurisdizione prima dell’esercizio dell’azione penale, la ragione della deroga sta nell’esigenza di assicurare un organo imparziale in una fase in cui possono essere, di fatto, toccati diritti costituzionali dell’indagato e di altre persone.

Tratto da DIRITTO PROCESSUALE PENALE di Stefano Civitelli
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