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Il lavoro a progetto e il lavoro occasionale: collaborazione coordinata e continuativa


Nel contratto di collaborazione continuata e continuativa viene soddisfatto un interesse del committente che si può dire continuativo sul piano dell’adempimento della singola prestazione oppure della reiterazione nel tempo delle singole prestazioni di risultato, ma non, invece, sul piano della programmazione o coordinamento nello spazio e nel tempo dell’attività, la quale viene gestita dal collaboratore nella sua autonomia di prestatore di opera senza vincolo di subordinazione.
Il d.lgs. 276/2003, nell’intendo di differenziare i rapporti di collaborazione autonoma da quelli che mascherano un rapporto di lavoro effettivamente subordinato, ha introdotto una disciplina specifica del lavoro autonomo coordinato e continuativo a progetto.
La figura tradizionale della collaborazione coordinata e continuativa resta invariata per alcune importanti attività e settori (è il caso dei rapporti di agenzia e di rappresentanza commerciale; delle professioni intellettuali per le quali sia necessaria l’iscrizione in appositi albi; dei rapporti di collaborazione continuata e continuativa prestati per attività istituzionali nel settore sportivo non professionistico; delle collaborazioni rese in qualità di amministratore, o sindaco di società; ecc…).
Per tutte le collaborazioni coordinate e continuative alle quali si applica il decreto sono fissati alcuni requisiti essenziali che configurano, a quanto sembra, un sottotipo del contratto d’opera.

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