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Il lavoro gratuito ed il volontariato come contratto atipico


Il contratto di lavoro è un contratto sinallagmatico, ossia a prestazioni corrispettive, in cui vi è un nesso di reciprocità (il sinallagma appunto) è costituito da un vincolo di interindipendenza che unisce le due obbligazioni, da un lato quella del datore di lavoro tenuto a corrispondere la retribuzione, dall'altro quella del prestatore che deve esercitare la propria attività lavorativa. 
Si presume, quindi, che si tratti di un contratto tipicamente oneroso, essendo per sua natura a prestazioni corrispettive. Tuttavia è possibile che una parte si obblighi ad esercitare la propria attività lavorativa gratuitamente, il che non configura un contratto illecito, bensì un contratto lecito ma atipico, innominato, ossia non formalmente disciplinato dal codice. Il lavoro gratuito, infatti, non può in alcun modo rientrare nella disciplina degli artt.2094 e ss in quanto ha causa e natura diverse rispetto a quello ivi disciplinato. 
Potrebbe anche sorgere il sospetto che si tratti di un contratto avente causa illecita, ossia un contratto in frode alla legge a norma dell'art.1344 c.c., così come è anche possibile che si tratti di prestazioni lavorative eseguite nell'adempimento di un obbligo morale o sociale (basti pensare a tutte quelle organizzazioni che a scopo benefico o solidaristico). 
Al lavoro gratuito è assimilabile anche il "volontariato", disciplinato con la L.266/1991, con la quale il legislatore non solo è andato a disciplinare tutte quelle attività svolte senza il corrispettivo di una prestazione, ma ha anche garantito maggiore tutela e convenienti agevolazioni fiscali a tutte quelle organizzazioni di volontariato iscritte presso le Regioni. Ovviamente occorre che esse si avvalgano di soggetti che volontariamente (senza mezzi di costrizione o di incentivazione) esercitano una determinata attività, salvo che si tratti di casi in cui l'ingerenza nell'organizzazione di lavoratori subordinato o autonomi sia necessaria al corretto svolgimento dell'attività oggetto dell'organizzazione (si pensi allo psicologo in una comunità per tossico-dipendenti o per minori a rischio o per donne che hanno subito violenze).

Tratto da DIRITTO DEL LAVORO di Alessandra Infante
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