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Il licenziamento ad nutum: da regola a eccezione


Dopo la l. 108/90, il licenziamento volontario, di cui all’art. 2118 c.c., da regola è divenuta eccezione, avendo assunto una funzione meramente residuale, giacché trova ormai applicazione soltanto ai lavoratori appartenenti ad alcune ristrette categorie.
Le prime ipotesi in cui è tuttora applicabile il regime codicistico del recesso ad nutum sono quelle riguardanti i lavoratori domestici e gli sportivi professionisti, i quali sono esplicitamente esclusi dall’ambito di applicazione della tutela reale e obbligatoria.
Soggetti alla regola del recesso libero rimangono poi anche i lavoratori in prova; esclusione che, peraltro, cessa nel momento in cui l’assunzione diventa definitiva e, in ogni caso, decorsi sei mesi dall’inizio del rapporto di lavoro.
Va precisato, inoltre, che in caso di recesso dell’una o dell’altra parte durante il periodo di prova, non è dovuto il preavviso né, naturalmente, la corrispondente indennità sostitutiva; ma se la prova è stata stabilita per un periodo minimo, la facoltà di recesso non può essere esercitata prima della scadenza di tale periodo.
Ancora, il recesso ad nutum opera nei confronti dei lavoratori anziani che abbiano maturato il diritto alla pensione di vecchiaia e, dunque, che abbiano compiuto 65 anni.
Ciò vale non solo per gli uomini, per i quali questa età coincide con quella del pensionamento, ma anche per le donne.
Infine, ma non ultima per importanza, vi è l’ipotesi dei dirigenti, i quali risultano esclusi dalla disciplina limitativa dei licenziamenti in base al dettato della legge stessa, che la dichiara espressamente applicabile ai soli operai, impiegati e quadri intermedi.
Questa esclusione è stata ritenuta legittima dalla Corte costituzionale in considerazione del particolare connotato fiduciario del rapporto di lavoro dirigenziale (anche se la giurisprudenza ha precisato che il recesso ad nutum riguarda i soli dirigenti c.d. apicali).
Va detto, peraltro, che nei confronti dei dirigenti opera l’obbligo di comunicazione in forma scritta del licenziamento, nonché la tutela contro il licenziamento discriminatorio; ma anche che, in realtà, i dirigenti godono da tempo di una tutela di tipo obbligatorio contro i licenziamenti, prevista dai contratti collettivi di categoria.

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