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Il mantenimento in vigore delle sanzioni decretate con la risoluzione n. 661 del 1990


Malgrado la liberazione del Kuwait e la cessazione delle ostilità, l’ONU non ha revocato le sanzioni economiche e commerciali previste con la risoluzione n. 661.
La risoluzione n. 687 dispone:
F)
- decide che, in conformità con la propria risoluzione 661 e con le proprie risoluzioni successive sulla medesima questione, e fino a quando non decida diversamente, tutti gli stati continueranno a impedire la vendita o la fornitura all’Iraq di:
armi e materiale militare di ogni tipo
tecnologie usate per la produzione, l’utilizzazione o lo stoccaggio di elementi previsti nel punto precedente
- decide che tutti gli Stati, compreso l’Iraq, prenderanno le misure necessarie affinché non sia ammissibile alcuna domanda di riparazione presentata dal governo dell’Iraq
Il divieto di vendita e fornitura all’Iraq posto dalla risoluzione n. 661 viene revocato per quanto riguarda le derrate alimentari e i beni di prima necessità. Permangono invece tutti gli altri divieti stabiliti nella risoluzione n. 661, in particolare quelli concernenti la vendita o la fornitura di armi classiche. Il meccanismo sanzionatorio è soggetto a periodica revisione del Consiglio di sicurezza, il quale rimuoverà i divieti all’importazione di materie prime e di prodotti iracheni quando l’Iraq ha preso tutte le misure previste concernenti il suo disarmo chimico, biologico e nucleare.
Successivamente il Consiglio di sicurezza adotta diverse risoluzioni relative all’attuazione della sezione F. Nelle successive risoluzioni il Consiglio autorizzava tutti gli Stati a importare petrolio e prodotti petroliferi dall’Iraq esclusivamente allo scopo di reperire i fondi per finanziare l’approvvigionamento di cibo, medicine e altri beni e materiali di prima necessità per la popolazione civile; per finanziare le operazioni di disarmo; per finanziare il Fondo relativo alle riparazioni; per finanziare la metà delle spese riguardanti la Commissione per la demarcazione dei confini; per finanziare le attività umanitarie dell’ONU in Iraq --> ogni acquisto di petrolio restava soggetto all’approvazione del Comitato per le sanzioni.
Con la risoluzione n. 712 il Consiglio di sicurezza decide che, in quanto siano proprietà dell’Iraq, il petrolio e i prodotti petroliferi sono immuni da ogni procedura giudiziaria e non devono costituire oggetto di alcuna forma di pignoramento, sequestro o misura esecutiva.
Date le difficoltà di funzionamento del sistema predisposto, il Consiglio di sicurezza stabilì che gli stati versassero direttamente sul conto delle Nazioni Unite i corrispettivi delle vendite di petrolio o prodotti petroliferi in loro possesso.
Una attenuazione del divieto di importare petrolio e prodotti petroliferi iracheni è stata decisa, per ragioni essenzialmente umanitarie, con la risoluzione n. 986 del 14 aprile 1995 con la quale è stato istituito il programma “Oil for food”.
L’embargo confermato nella risoluzione n. 687 tendeva quindi a rimuovere la minaccia alla pace, consistente nella disponibilità dell’Iraq di armi di distruzione di massa, di eliminare i danni prodotti dall’aggressione irachena e di promuovere, più in generale, il controllo degli armamenti nella regione. L’obbiettivo reale dell’embargo sembrava essere sempre più la caduta del regime di Saddam Hussein considerato di per sé una minaccia alla pace e alla sicurezza internazionale.

Tratto da L'ONU E LA CRISI DEL GOLFO di Alice Lavinia Oppizzi
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