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Il modello societario monistico


Modello che lascia molto perplessi.
All’interno del CDA viene nominato dal consiglio stesso un organo costituto da amministratori:
COMITATO PER IL CONTROLLO DELLA GESTIONE.
Gli amministratori che vengono a far parte di questo organo devono avere due requisiti:
Non devono essere amministratori esecutivi (sono ad es esecutivi quello delegato e i membri del comitato esecutivo);
Devono essere amministratori indipendenti ➝ amministratori che non siano soci o che non siano legati loro da vincoli di parentela o professionali o che non siano legati alla società da vincoli professionali.
COMPITO: è quello del Collegio Sindacale nella versione controllo sulla gestione.
PERPLESSITA’:
Es CDA formato da un socio, dal figlio di un socio, dal consulente abituale di un socio, da A.D. e da tre soci indipendenti e non esecutivi.
I primi 4 non possono far parte del Comitato. Questo sarà quindi costituito dagli altri 3.
Dove sono le perplessità?
I 7 deliberano insieme e poi i 3 controllano.
Ci può anche essere il caso in cui società sia costretta a nominare nuovi amministratori perché amministratori attuali non possono far parte del Comitato. Ma non si fa prima a nominare un Coll. Sindacale?
Inoltre gli Amministratori assommano la loro responsabilità con la responsabilità dei Sindaci.
Disciplina degli Amministratori è contenuta nel C.C. mentre nel TUF sono presenti alcune peculiarità.

1° PROFILO
Di grande rilievo per società quotate.
PARAMETRO DI DILIGENZA (art 2392)
Art. 2392
Responsabilità verso la società 
- [1] Gli amministratori devono adempiere i doveri ad essi imposti dalla legge e dallo statuto con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico e dalle loro specifiche competenze. Essi sono solidalmente responsabili verso la società dei danni derivanti dall'inosservanza di tali doveri, a meno che si tratti di attribuzioni proprie del comitato esecutivo o di funzioni in concreto attribuite ad uno o più amministratori.
- [2] In ogni caso gli amministratori, fermo quanto disposto dal comma terzo dell' HYPERLINK "http://www.universocoop.it/codice/art_2381.html" articolo 2381, sono solidalmente responsabili se, essendo a conoscenza di fatti pregiudizievoli, non hanno fatto quanto potevano per impedirne il compimento o eliminarne o attenuarne le conseguenze dannose.
- [3] La responsabilità per gli atti o le omissioni degli amministratori non si estende a quello tra essi che, essendo immune da colpa, abbia fatto annotare senza ritardo il suo dissenso nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio, dandone immediata notizia per iscritto al presidente del collegio sindacale.
Gli Amministratori sono responsabili quando violano loro doveri e ne deriva un danno per la società. Tra questi doveri c’è quello di agire secondo diligenza. Questo dovere c’era anche nel sistema anteriore, ma essa era parametrata a canoni diversi (es buon padre di famiglia).
Oggi è rapportata:
alla natura dell’incarico ➝ varia a seconda del ruolo svolto, dell’oggetto della società e delle dimensioni di essa. Es quella richiesta per A.D. o per i membri del Comitato Esecutivo è diversa da quella richiesta per altri amministratori che hanno sicuramente un ruolo minore.
specifiche competenze ➝ cioè la perizia di ciascun consigliere.
2° PROFILO
Di carattere generale, ma con impatto peculiare per le quotate.

OBBLIGO PER AMMINISTRATORE DI PORRE IN ESSERE ASSETTI AMMINISTRATIVI, ORGANIZZATIVI E CONTABILI ADEGUATI.

Erano già diffusi nella prassi, ma oggi sono stati espressamente codificati ➝ Attività gestoria dev3e essere svolta secondo procedure fissate in via anteriore, codificate e applicate.
Profilo molto importante nell’ottica della responsabilità. Gli Amministratori rispondono per danni causati quando violano loro doveri e non rispondono invece per errori di gestione.

Tra essi si incunea “assetto adeguato”.

Es Amm. Unico adotta una certa scelta gestionale per acquisizione terreno per costruire un capannone per nuova sede società. Si scopre che è cattivo affare. Non si può effettuare l’azione di responsabilità (in quanto si tratta di scelta gestionale errata). Essa però deve essere fondata su corretti principi amministrativi (procedura adeguata) e se non ha posto in essere queste procedure allora è responsabile (es non ha acquisito info sul valore terreno perché è stato violato principio di corretta amministrazione.

Procedure inoltre devono essere aggiornate (Coll. Sind. effettua aggiornamento e controllo sul rispetto di queste procedure).

TUF aveva previsto che i soci di minoranza (che raggiungano un tetto percentuale) delle quotate possano effettuare azione di responsabilità vs Amministratori.
Oggi ciò è possibile anche per i soci di minoranza delle non quotate.

Legge sul Risparmio ha previsto possibilità di esperire azione di resp vs Amm anche per Sindaci di società quotate e non.

Il tetto % previsto per i soci di minoranza è raggiungibile però in concreto solo da intermediari finanziari, ma sicuramente questi non esperiranno un’azione di responsabilità. Anche per i Sindaci è difficile. Si rischia infatti di danneggiare la Società. Preferiranno convocare l’assemblea.

Legge sul Risparmio ➝ è stata prevista nomina AMMINISTRATORI DI MINORANZA. Le Società quotate devono prevedere la nomina di uno o più Amm scelti da minoranza che può presentare più liste. Aveva previsto anche il VOTO SEGRETO, ma ciò era un controsenso ed è stato eliminato con la modifica della legge. Dava una maggiore indipendenza, ma non era possibile individuare socio dissenziente per impugnativa.

Tratto da DIRITTO PRIVATO DELL'ECONOMIA di Christian D'Antoni
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