Skip to content

Il patteggiamento “allargato” nel processo penale


Tale tipo di patteggiamento consente all’imputato e al Pubblico Ministero di accordarsi su di una sanzione che, ridotta fino a ⅓, non superi 5 anni di pena detentiva.
Qualora la pena concordata superi i 2 anni, e quindi si esca dall’ambito del patteggiamento tradizionale per entrare in quello del patteggiamento allargato, sono state stabilite cause di esclusione oggettive e soggettive e sono stati preclusi i benefici appena menzionati:
- cause di esclusione oggettive, concernono i procedimenti per delitti consumati o tentati di associazione mafiosa, sequestro di persona a scopo di estorsione, tratta di persone, associazione finalizzata al traffico di sostanza stupefacenti, associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi, per alcuni delitti di violenza sessuale e di prostituzione o pornografia minorile, e per i delitti con finalità di terrorismo;
- cause di esclusione soggettive, riguardano determinati tipi di imputati, e cioè coloro che siano stati dichiarati delinquenti abituali professionali, per tendenza e i recidivi reiterati.
Nonostante queste cause di esclusione, i reati che possono diventare oggetto di pena concordata sono numerosi: si tratta di tutti quei reati per i quali la pena da concordare, prima di operare la riduzione fino a ⅓, si colloca fino a 7 anni e 6 mesi, e, ove le attenuanti prevalgano sulle aggravanti, sono teoricamente negoziabili reati punibili con una pena base fino a 11 anni di reclusione.
A conti fatti, rientrano nel patteggiamento allargato, almeno in astratto, il tentato omicidio, il peculato, la concussione, la rapina a mano armata, …, che sono delitti di notevole gravità.

Tratto da INDAGINI PRELIMINARI, PROCESSO E SENTENZA di Stefano Civitelli
Valuta questi appunti:

Continua a leggere:

Dettagli appunto:

Altri appunti correlati:

Per approfondire questo argomento, consulta le Tesi:

Puoi scaricare gratuitamente questo riassunto in versione integrale.