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Il patto di prova all'assunzione

Il patto di prova all'assunzione

Tra gli elementi accidentali del contratto acquista una notevole rilevanza il patto di prova, per la cui validità sono previsti precisi requisiti formali.
L’art. 2096 c.c. prevede che l’assunzione del prestatore di lavoro per un periodo di prova deve risultare per atto scritto.
In mancanza di essa il patto di prova deve considerarsi nullo e l’assunzione del lavoratore va considerata definitiva.
La legge dispone che ciascuna delle parti, durante il decorso del periodo previsto dai contratti collettivi o dalle pattuizioni individuali, possa risolvere il rapporto facendo uso del diritto di recesso senza l’obbligo del preavviso o dell’indennità sostitutiva.
Per questa ragione il legislatore è intervenuto a limitare a 6 mesi la durata massima del periodo di prova.
Va detto, comunque, che la posizione del lavoratore in prova è equiparata, almeno tendenzialmente, a quella derivante dall’assunzione definitiva.
Così, ad esempio, in ogni caso di recesso al lavoratore spettano il trattamento di fine rapporto e le ferie retribuite; inoltre, nel caso di assunzione definitiva, il servizio prestato durante la prova si computa nell’anzianità di servizio.

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