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Il patto di prova del contratto di lavoro

Elemento accidentale del contratto di lavoro è il patto di prova, per cui l’art.2096 c.c. prevede la forma scritta: esso serve a stabilire e dimostrare che il lavoratore stia esercitando la propria prestazione lavorativa, ma sia in prova per un determinato periodo. In tale periodo egli potrà valutare la convenienza del posto di lavoro, mentre il datore potrà valutare le capacità fisiche e professionali del prestatore. Data la possibilità di recedere senza obbligo di preavviso da parte del datore, la legge ha previsto che il periodo massimo di prova debba essere di sei mesi. Qualora, tra l’altro, non venga rispettata la forma scritta del contratto

Tratto da DIRITTO DEL LAVORO di Alessandra Infante
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