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Il plagio di persone


Art. 603 c.p.“Chiunque sottopone una persona al proprio potere, in modo da ridurla in totale stato di soggezione”
La storia interpretativa del plagio ha visto susseguirsi tre tappe:
- Concezione economica, stato di soggezione con privazione della propria autonomia di vita, per quel che riguarda la sfera fisica, e sottoposizione coattiva ad un lavoro, cioè sfruttamento economico.
Così interpretato, il plagio era uguale alla schiavitù.
- Concezione psicologica, stato di soggezione con perdita di volontà propria.
Difficile l’accertamento pratico.
- Concezione psico-sociale, stato di soggezione con isolamento psicologico e materiale della vittima.
Anche in questa configurazione era arduo accertare la sussistenza del reato.
Quindi l’art. 603 c.p. era o un reato impossibile, che mai si sarebbe potuto verificare stante la difficoltà di realizzare una “totale soggezione”, o un reato vago in cui possono rientrare molteplici condotte.
Proprio per la sua incompatibilità col principio di tassatività fu ritenuto incostituzionale.

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