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Il precetto sanzionatorio e le norme sull’imputabilità (art. 85 e ss. c.p.)


Anche quella parte della fattispecie incriminatrice costituita dal precetto sanzionatorio (“Chiunque (…) reclusione non inferiore ad anni ventuno”) deve attingere la sua linfa vitale dalle disposizioni di parte generale:
- Imputabilità, il “chiunque” si deve intendere riferito soltanto a “chiunque imputabile” e cioè a “chiunque capace di intendere e di volere”.
Come sappiamo, il non imputabile perché incapace di intendere e di volere non è sottoponibili alla sanzione penale ma, se accertata una pericolosità sociale, alle misure di sicurezza.
Nel caso particolare in cui il reato sia stato compiuto per errore non scusante si deve distinguere tra l’errore patologico (cioè causato dall’infermità di mente) che consente l’applicazione delle misure di sicurezza, dall’errore non patologico (cioè non dovuto dall’infermità, ma da altra causa) che esclude anche l’applicazione delle misure di sicurezza.
- Limiti edittali della pena, sui limiti edittali influiscono le norme generali sulle pene, sui procedimenti semplificati e anche sulle sanzioni sostitutive (previste per la giurisdizione di Pace).
Ciò fa si che la commisurazione in concreto, che dovrebbe condurre ad una pena individualizzata, oggi conduce ad una vera e propria pena indeterminata.
Spesso, addirittura, alla pena vera e propria sono preferiti altri metodi di risoluzione dei conflitti che possono portare fino alla trasformazione di una sanzione penale in una sanzione civile-amministrativa.

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