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Il presupposto della finanza di progetto

Il presupposto della finanza di progetto


Il presupposto è l’inserimento dell’opera in una programma dell’amministrazione, in cui essa manifesti l’interesse alla realizzazione di alcuni interventi infrastrutturali finanziabili con capitali privati: tale inserimento certifica l’interesse pubblico alla sua realizzazione, rimettendone la concreta realizzazione a un promotore privato che elabora una proposta e la presenta all’amministrazione. La proposta deve contenere una serie di documenti che forniscano all’amministrazione gli elementi per accertarne la validità: studio dell’inquadramento territoriale e ambientale;  studio di fattibilità in cui si valuta la convenienza economica alla realizzazione del progetto; progetto preliminare corredato di tutti gli studi integrativi; bozza di convenzione in cui si stabiliscono reciproci obblighi e diritti; piano economico finanziario asseverato da banca o società di revisione in cui siano prefigurati costi, tempi di realizzazione, rischi, forme di finanziamento, redditività attesa della gestione, garanzie finanziarie offerte all’amministrazione aggiudicatrice; importo spese sostenute per la predisposizione proposta(non può superare il 2,5 % del costo dell’investimento). L’amministrazione dopo aver valutato il progetto, può farlo proprio mettendolo a base di una procedura di gara; rielaborarlo e metterlo a disposizione della procedura di gara; respingerlo. Nel caso in cui pervengano più proposte l’amministrazione le valuta prima singolarmente, poi con analisi comparativa di proposte riguardanti: a) il medesimo intervento, la comparazione mira ad accertare se soddisfino il pubblico interesse e quale vi risponda in misura maggiore e ottimale; b) proposte riguardanti opere diverse: non si procede a una vera e propria comparazione quanto a uno studio di compatibilità dei due o più interventi sotto uno o più dei profili finanziario, territoriale e funzionale. Una volta che la o le proposte siano dichiarate ammissibili, si attiva la procedura x la scelta del concessionario:
a) è indetta una gara nella forma della licitazione privata o appalto concorso ponendo a base il progetto preliminare prescelto, eventualmente con le modifiche apportate dall’amministrazione;
b) procedura negoziata tra il promotore e i due soggetti presentanti le migliori offerte a conclusione di cui l’amministrazione assegna la concessione.

Tratto da DIRITTO DEL MERCATO FINANZIARIO di Fabio Porfidia
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