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Il principio della pubblicità, della continuità e della immediatezza




Il principio della pubblicità non è un principio esclusivo della fase dibattimentale in quanto si riferisce all'udienza e quindi pure a quella parte del predi battimento che precede la fase dibattimentale. Al riguardo l'art. 471 c.p.p. limita l'accesso all'aula di udienza per ragioni di ordine pubblico e tra i casi in cui si deve procedere a porte chiuse rientra per esempio il caso in cui la pubblicità può nuocere al buon costume ovvero, se vi è richiesta dell'autorità competente, quando la pubblicità può comportare la diffusione di notizie da mantenere segrete nell'interesse dello Stato.
L'art. 147,1 delle disposizioni di attuazione disciplina le riprese audio televisive del dibattimento stabilendo (con riferimento al dibattimento che non si svolgono a porte chiuse) che, se le parti vi consentono, con ordinanza può essere autorizzata in tutto o in parte la ripresa fotografica, fonografica o audiovisiva ovvero la trasmissione radiofonica del dibattimento ai fini dell'esercizio del diritto di cronaca ed a condizione che non ne derivi pregiudizio al sereno e regolare svolgimento dell'udienza o alla decisione. Inoltre l'autorizzazione può essere data anche senza il consenso delle parti quando sussiste un interesse sociale particolarmente rilevante alla conoscenza del dibattimento. Tuttavia, anche quando è autorizzata la ripresa delle immagini di parti, testimoni, periti, consulenti tecnici, interpreti ed ogni altro soggetto che deve essere presente, se i medesimi nn vi consentono o la legge ne fa divieto.

Per quanto concerne il principio di concentrazione o di continuità del dibattimento, l'art. 477,2 c.p.p. disciplina la sospensione del dibattimento soltanto per ragioni di assoluta necessità e unicamente per un termine massimo che computate tutte le dilazioni, non oltrepassi i 10 giorni, esclusi i festivi. Tale articolo risulta applicabile in tre situazioni:
1. in caso di eccezioni proposte sulle ammissibilità di prove;
2. in caso di intervento del presidente nell'esame dei testimoni e delle parti private;
3. in caso di ammissione di nuove prove disposte d'ufficio.
Il principio dell'immediatezza inteso come immutabilità del giudice è enunciato dall'art. 525,2 c.p.p., che espressamente prevede la nullità assoluta ove la deliberazione della sentenza concorrano giudici che non hanno partecipato al dibattimento. Se il significato dell'immediatezza è essenzialmente quello di far sì che il giudice chiamato a decidere sia lo stesso che ha assunto le prove, tale finalità risulta frustrata in relazione agli incidenti probatori, nei quali la prova viene escussa dal giudice delle indagini preliminari. L'incidente probatorio, quindi, comporta una eccezione al principio della immediatezza.

Tratto da LINEAMENTI DI PROCEDURA PENALE di Enrica Bianchi
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Dettagli appunto:

  • Autore: Enrica Bianchi
  • Titolo del libro: Lineamenti di procedura penale
  • Autore del libro: Gilberto Lozzi
  • Editore: Giappichelli
  • Anno pubblicazione: 2008

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