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Il principio di adeguatezza della prestazione previdenziale


Ancora meno lineare e rigoroso è l'orientamento del legislatore ordinario in merito al concetto di prestazione adeguata.
La garanzia costituzionale di "adeguatezza" della prestazione previdenziale in presenza degli eventi considerati dalla norma è in correlazione concettuale e politica con la garanzia di "sufficienza" della retribuzione.
Tuttavia, tale correlazione, non va oltre tale, invero contenuto, limite.
Infatti, le caratteristiche modali della tutela accordata non coincidono nelle due fattispecie: il trattamento pensionistico minimo deve essere non solo "sufficiente", ma anche "adeguato", cioè rapportato ad un ordine di valori, che, di per sé, appare trascendere da quello della mera "sufficienza"; ma anche dal fatto che per la retribuzione la garanzia costituzionale si estende anche alla "proporzionalità" rispetto alla qualità e alla quantità del lavoro prestato, mentre, per la prestazione previdenziale, quella garanzia non si eleva fino a quel punto, ma si ferma all’”adeguatezza”.
Comunque nei fatti il recente legislatore tende ormai ad affidare la realizzazione dell'obiettivo di cui all'art. 382 Cost. al concorso delle prestazioni dei regimi di previdenza di base con quelle dei regimi di previdenza complementare.

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