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Il principio di competenza


L'imputazione temporale dei componenti negativi e positivi che concorrono a determinare il reddito d'impresa dev'essere fatta applicando il principio di competenza economica, che si contrappone al principio di cassa.
Il principio di competenza attribuisce rilievo al momento in cui si verifica il fatto economico-gestionale: i ricavi devono essere imputati all'esercizio in cui sono conseguiti in senso economico; i costi assumono rilievo quando sono realizzati i ricavi che contribuiscono a produrre.
L'art 109 c1 del TU, dopo aver stabilito che ricavi, spese ed altri componenti positivi e negativi “concorrono a formare il reddito nell'esercizio di competenza”, specifica poi tale previsione generale con una serie di prescrizioni di dettaglio.
In particolare, per le cessioni di beni mobili, i corrispettivi si considerano conseguiti alla data della consegna o spedizione; i corrispettivi delle cessioni di immobili e aziende si considerano conseguiti alla data di stipulazione dell'atto.
Per le prestazioni di servizi, il ricavo è da imputare all'esercizio nel quale la prestazione è ultimata; in caso di prestazioni periodiche, rileva la data di maturazione dei corrispettivi.
Gli stessi criteri valgono per i costi.
Molte norme fiscali sono improntate a questo principio.
Vi sono norme specifiche che rispecchiano il principio di correlazione, tra cui quelle riguardanti le rimanenze, gli ammortamenti, le spese relative a più esercizi.
Per verificare dunque come opera il principio di competenza è necessario tener conto, dapprima, delle norme specifiche, e, poi, del richiamo generale al principio di competenza economica (ossia di correlazione).

Tratto da DIRITTO TRIBUTARIO di Alessandro Remigio
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