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Il principio di pluralismo giuridico di Gurvitch

Gurvitch è ispirato dal pluralismo giuridico, dalla teoria dei fatti normativi e dall'idea del diritto sociale.
Contro lo statalismo, il pluralismo giuridico sostiene che:
-il potere giuridico non risiede soltanto nello Stato;
-il diritto dello Stato non è l'unico diritto esistente;
-esistono numerosi altri ordinamenti giuridici diversi e indipendenti dallo Stato;
-la legge dello Stato non è l'unica né la principale fonte del diritto, ma soltanto una di queste fonti e neppure la più importante.
Il principio del pluralismo giuridico trova giustificazione e fondamento nella teoria dei fatti normativi, teoria che fa risiedere il potere giuridico, la fonte principale del diritto e il diritto stesso in tutte quelle comunità che creano il loro essere generando il diritto che serve loro di fondamento.
I fatti normativi possono essere di due tipi:
-Fatti che si ricollegano ai valori personali e al diritto individuale.
-Fatti che si ricollegano ai valori transpersonali e al diritto sociale.
Il diritto sociale è il diritto di integrazione e collaborazione che si manifesta in ogni comunità umana intesa come totalità irriducibile alla somma dei suoi membri e che allo stesso tempo non si contrappone ad essi né come oggetto esterno né come personalità superiore. Tale diritto coincide per lui col socialismo liberale e democratico.
Lo Stato  è un piccolo lago profondo nell'immenso mare del diritto che lo circonda.
La sociologia del diritto deve suddividersi in 3 parti:
Microsociologia giuridica:
- studia orizzontalmente le specie di diritto in funzione delle diverse forme di socialità;
- studia le specie di diritto verticalmente in funzione di sei diversi strati di profondità individuabili nell'ambito di ogni forma di socialità in quanto fatto normativo;
Sociologia differenziale: studia le manifestazioni del diritto in quanto funzione di reali unità collettive;
Sociologia genetica: studia le regolarità tendenziali di mutamento nell'ambito di ogni tipo di sistema giuridico e i fattori che determinano quelle stesse regolarità di mutamento, cioè il fattore economico, religioso, ecologico.

Tratto da SOCIOLOGIA DEL DIRITTO di Alexandra Bozzanca
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