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Il procedimento di estradizione




Il procedimento di estradizione passiva si compone di una fase giurisdizionale e di una fase amministrativa.
La domanda di estradizione proveniente dallo Stato estero deve essere indirizzata al ministro della giustizia. Salvo che ritenga di dovere immediatamente respingere la domanda e salvo che l'estradando acconsenta espressamente all'estradizione alla presenza del suo difensore, il ministro deve avviare la procedura giurisdizionale trasmettendo la domanda e gli atti allegati al procuratore generale presso la Corte d'appello competente. Dispone infatti l'art. 701 c.p.p. che l'estradizione di un imputato o di un condannato all'estero non può essere concessa senza la decisione favorevole della Corte d'appello, precisando che la competenza a decidere appartiene, nell'ordine, alla Corte d'appello nel cui distretto l'imputato o il condannato ha la residenza, la dimora o il domicilio nel momento in cui la domanda di estradizione perviene al ministro della giustizia ovvero alla Corte d'appello che ha ordinato l'arresto provvisorio o alla Corte d'appello il cui presidente ha provveduto alla convalida dell'arresto, ovvero, in mancanza, alla Corte d'appello di Roma.
Ricevuti gli atti, il procuratore generale compie i necessari accertamenti e presenta alla Corte d'appello la sua requisitoria entro 3 mesi. La requisitoria è depositata in cancelleria e del deposito è dato avviso all'estradando, al suo difensore e all'eventuale rappresentante dello Stato richiedente che possono prendere visione degli atti e presentare memorie entro 10 giorni dall'avviso. Scaduto questo termine, il presidente fissa l'udienza per la decisione con decreto da notificarsi o comunicarsi alle parti almeno 10 giorni prima, a pena di nullità, la Corte d'appello decide con sentenza in camera di consiglio dopo aver assunto le informazioni e disposto gli accertamenti ritenuti necessari e dopo aver sentito il p.m., il difensore e, se compaiono, la persona della quale è richiesta l'estradizione e il rappresentante dello Stato richiedente. La sentenza è impugnabile in cassazione anche per il merito.
Perché l'organo giurisdizionale si esprima in senso favorevole all'estradizione occorrono una serie di condizioni. Precisamente:
a. nei confronti dell'estradando deve essere stata pronunciata all'estero una sentenza irrevocabile di condanna ovvero devono sussistere gravi indizi di colpevolezza;
b. per lo stesso fatto e nei confronti della stessa persona della quale è domandata l'estradizione non deve essere in corso un procedimento penale né essere stata pronunciata sentenza irrevocabile nello Stato italiano
c. la sentenza per la cui esecuzione è stata domandata l'estradizione non deve contenere disposizioni contrarie ai principi fondamentali dell'ordinamento giuridico dello Stato italiano;
d. per il reato per il quale l'estradizione è stata domandata, occorre che l'estradando non sia stato sottoposto a un procedimento che non assicura il rispetto dei diritti fondamentali;
e. non deve esservi motivo di ritenere che la persona di cui si domanda l'estradizione verrà sottoposta agli atti, alle pene e ai trattamenti indicati nell'art. 698,1 c.p.p. (atti persecutori o discriminatori per motivi di razza, di religione, di sesso, di nazionalità, di lingua, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali; pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti; atti che configurano violazione di uno dei diritti fondamentali della persona);
f. non deve trattarsi di reati politici;
g. per il reato in ordine al quale è chiesta l'estradizione non deve essere prevista nello Stato estero la pena di morte.

Nel corso del procedimento di estradizione è prevista anche la possibilità che vengano applicate misure coercitive nonché disposto il sequestro del corpo del reato e delle cose pertinenti al reato. È comunque necessaria la richiesta del ministro della giustizia. Nell'applicazione delle misure coercitive occorre tenere conto in particolare dell'esigenza che la persona della quale è domandata l'estradizione non si sottragga all'eventuale consegna; misure coercitive e sequestro non possono comunque essere disposti se vi sono ragioni per ritenere che non sussistono le condizioni per una sentenza favorevole all'estradizione. A norma dell'art. 715 c.p.p., le misure cautelari possono essere applicate in via provvisoria, ricorrendo determinate condizioni anche prima che la domanda di estradizione sia pervenuta al ministro della giustizia. Tutti i provvedimenti relativi alle misure cautelari emanati dal giudice della Corte d'appello sono soggetti a ricorso per cassazione per violazione di legge. Con la sentenza favorevole all'estradizione, la Corte d'appello, su richiesta del ministro, dispone la custodia cautelare in carcere della persona da estradare che si trovi in libertà e provvede al sequestro del corpo del reato e delle cose pertinenti al reato; se l'estradizione è negata, la Corte revoca le misure cautelari applicate e dispone in ordine alla restituzione delle cose sequestrate.

La fase amministrativa della procedura di estradizione per l'estero si apre a seguito del consenso dell'estradando ovvero del provvedimento giurisdizionale favorevole all'estradizione. Entro 45 giorni dalla ricezione del verbale che dà atto del consenso, il ministro della giustizia ( pena l'immediata liberazione dell'estradando) decide in merito all'estradizione. È da notare che il rappresentante del governo può respingere la domanda di estradizione anche se l'estradando ha dato il proprio consenso oppure la Corte d'appello ha pronunciato sentenza favorevole.
La decisione del ministro è comunicata allo Stato richiedente, con l'indicazione, in caso di decisione positiva, del luogo e della data della consegna dell'estradando. Se nel termine stabilito lo Stato richiedente non prende in consegna l'estradando, il provvedimento di concessione dell'estradizione perde efficacia e l'interessato viene liberato.
Quanto all'estradizione attiva (cioè dall'estero verso l'Italia), stabilisce l'art. 720 c.p.p. che la stessa deve essere domandata allo Stato estero dal ministro della giustizia. Quest'ultimo può agire di propria iniziativa ovvero su richiesta (non vincolante) del procuratore generale presso la Corte d'appello nel cui distretto si procede o è stata pronunciata la sentenza di condanna. Il ministro della giustizia è competente a decidere in ordine all'accettazione delle condizioni eventualmente poste dallo Stato estero per concedere l'estradizione, che comunque non devono essere contrastanti con i principi fondamentali dell'ordinamento giuridico dello Stato italiano. L'autorità giudiziaria è vincolata al rispetto delle condizioni accettate.

Tratto da LINEAMENTI DI PROCEDURA PENALE di Enrica Bianchi
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Dettagli appunto:

  • Autore: Enrica Bianchi
  • Titolo del libro: Lineamenti di procedura penale
  • Autore del libro: Gilberto Lozzi
  • Editore: Giappichelli
  • Anno pubblicazione: 2008

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