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Il profilo causale del nuovo apprendistato


L’individuazione delle fonti di regolazione del nuovo apprendistato
Prima della riforma del 2003, l’imprenditore era obbligato ad impartire al giovane apprendista l’insegnamento necessario affinché questi potesse conseguire le capacità tecniche per diventare lavoratore qualificato, utilizzandone l’attività lavorativa nella sua impresa.
Il contratto di apprendistato, peraltro, era considerato un contratto a causa onerosa, poiché gravava sul datore di lavoro, oltre all’obbligo dell’insegnamento, anche quello di corrispondere all’apprendista una retribuzione, quale corrispettivo del lavoro svolto.
In questo modo il contratto di apprendistato veniva a configurarsi come un contratto di lavoro a causa mista.
Da questo punto di vista nulla parrebbe mutato.
A riguardo va precisato che il d.lgs. 276/2003 non ha previsto una disciplina analitica del contratto e del rapporto di lavoro di apprendistato.
Ed infatti il legislatore ha fissato solo alcune regole valide per tutte e tre le specie e per le prime due ha enunciato alcuni “principi”.
V’è dunque il problema di stabilire quale disciplina si applichi per gli aspetti non regolati dal d.lgs. 276/2003.
Al riguardo sembra che si debba fare ricorso alla generale disciplina del contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

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