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Il programma di liquidazione


E’ la prima novità della riforma che al fine di consentire la liquidazione del fallito in modo razionale, entro 60gg dalla redazione dell’inventario, il curatore predispone un programma di liquidazione da sottoporre, acquisito il parere favorevole del comitato dei creditori (si tratta di un parere vincolante per il curatore ma non per il giudice) all’approvazione del giudice delegato che nell’approvarlo deve analizzarlo nel merito valutandolo anche sotto il profilo della correttezza e convenienza. Il termine dei 60gg non è però perentorio, è infatti un termine elastico rimesso alla discrezionalità del curatore così come l’inventario che è posto in essere solo dopo che il curatore abbia accettato la nomina e dell’apposizione dei sigilli. Nel vecchio sistema, la liquidazione dell’attivo non poteva avvenire prima della pronuncia del decreto di esecutività dello stato passivo. Oggi questo termine non esiste più ma anche con il nuovo art.104 ter c’è da presumere che la liquidazione non inizia se non dopo il deposito del decreto di esecutività. Il curatore può comunque anche prima dell’approvazione del programma, procedere alla liquidazione dei beni ma solo previa autorizzazione del giudice, sentito il comitato dei creditori e solo quando dal ritardo può derivare pregiudizio all’interesse dei creditori. Il decreto che approva il programma di liquidazione può essere impugnato davanti al tribunale entro 10gg dal fallito e da chiunque vi abbia interesse.
Al co.2 viene disciplinato il contenuto del programma che può idealmente dividersi in 2 parti: una avente ad oggetto la liquidazione vera e propria, cioè la vendita di beni facenti parte del patrimonio del fallito al fine di farne denaro; la seconda ha oggetto aspetti della vendita ma che non attengono alla liquidazione del patrimonio vera e propria. Con riferimento alle prime, il curatore potrà indicare con esattezza le modalità di vendita e i tempi di realizzazione; per le seconde, il curatore dovrà invece essere generico (esemp. nelle azioni di recupero di somme).

Tratto da DIRITTO FALLIMENTARE di Alessandro Remigio
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