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Il rapporto di lavoro dei marittimi e della gente dell’aria


Il rapporto di lavoro del personale addetto alla navigazione marittima e della gente dell’aria trova la sua disciplina nel codice della navigazione.
Il particolare, l’assunzione deve avvenire mediante stipulazione formale (atto pubblico davanti all’autorità marittima per il contratto di arruolamento; forma scritta per il contratto del personale di volo) ed è subordinata all’iscrizione in appositi albi o registri.
L’inserzione del lavoratore nautico nella speciale organizzazione del lavoro formata dall’equipaggio della nave o dell’aeromobile, giustifica la sua sottoposizione al potere gerarchico e disciplinare del comandante e, prima ancora, dell’Autorità pubblica.
A questo affievolimento della tutela del lavoratore nautico fa riscontro la previsione di talune speciali garanzie rafforzatici della tutela dei diritti patrimoniali.
Quest’ultimo, ad esempio, ha diritto alla retribuzione in ogni caso di sospensione del servizio per malattia o lesione.
La specialità del rapporto di lavoro nautico ha indotto anche il legislatore dello Statuto dei lavoratori ad introdurre un’importante deroga all’applicabilità della l. 300/70 al personale navigante.

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