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Il rapporto tra norme e unità dell’ordinamento giuridico


I possibili criteri per valutare i rapporti tra norme antinomiche sono:
Principio di Specialità (art. 15 c.p.) => quando più leggi penali o più disposizioni della medesima legge penale regolano la stessa materia, la legge o la disposizione di legge speciale deroga alla legge o alla disposizione di legge generale, salvo che sia altrimenti stabilito.
Il principio di specialità presuppone che fra due norme esista un rapporto di genere a specie e comporta la priorità della norma speciale su quella generale, escludendone l’applicazione. Una norma è speciale quando contiene, oltre agli elementi compresi nella fattispecie generale, anche degli elementi particolari e speciali (cd. specializzanti).
Es. legge generale: art. 615 bis cp “interferenze illecite nella vita privata”; legge speciale: art. 266 cpc che autorizza le intercettazioni ambientali nei presupposti e condizioni previste dalla legge.
Il principio di specialità è un principio di portata generale, che opera cioè non solo tra norme penali incriminatrici ma anche tra disposizioni scriminanti o circostanzianti.
Gerarchia delle fonti => lex superior derogat inferiori;
Successione delle leggi nel tempo => lex posterior derogat priori;
Prevalenza di un interesse sull’altro.
Cause di giustificazione e legalità     

Si è soliti ritenere che proprio in ragione di questa loro provenienza extrapenale, le norme che prevedono cause di giustificazione non soggiacciono a quei requisiti di legalità che valgono invece per le norme incriminatrici. Con la conseguenza che potrebbero essere legittime fonti delle cause di giustificazione anche atti normativi non legislativi, inferiori dunque alla legge, e finanche la consuetudine.
La rilevanza extrasIstematica del giudizio di antigiuridicità obiettiva, ne caratterizza ancor più decisamente la natura: il fatto “obiettivamente” conforme a diritto o in contrasto con esso non può essere tale soltanto nell'ambito penalistico; la valutazione coinvolge in realtà, proprio in quanto obiettiva, l'intero ordinamento.
Pertanto il fatto obiettivamente lecito resta lecito in qualsiasi settore normativa ove si possa prospettare il problema della sua qualificazione: così, ad es., il fatto commesso nell'esercizio di un diritto o nell'adempimento di un dovere (art. 51 c.p.) non potrà produrre alcuna conseguenza sanzionatoria né civile (sarà quindi escluso l'obbligo del risarcimento), né amministrativa (non potranno disporsi sanzioni disciplinari o di altro tipo).

Cause di giustificazione e dolo ed eccesso nelle stesse (con particolare riferimento all’eccesso colposo)

Tratto da DIRITTO PENALE di Beatrice Cruccolini
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