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La denuncia nel processo penale


Può essere presentata da qualunque persona che abbia avuto notizia di un reato.
Può essere scritta o orale e può essere presentata sia a un ufficiale di polizia giudiziaria, sia direttamente al PM.
La denuncia contiene l’esposizione degli elementi essenziali del fatto, indica il giorno dell’acquisizione della notizia di reato e le fonti di prova già note.
Inoltre, quando è possibile, contiene le generalità della persona alla quale il fatto è attribuito dalla persona offesa, e di coloro che sono in grado di riferire su circostanze rilevanti per la ricostruzione del fatto.
Di regola la denuncia è facoltativa: è rimessa al senso civico della singola persona.
Enunciata la regola, vediamo le eccezioni:

1. privati, hanno l’obbligo di denuncia:
- quando abbia avuto notizia di un delitto contro la personalità dello Stato per il quale la legge stabilisce l’ergastolo e il privato sia cittadino italiano;
- quando abbia ricevuto cose provenienti da delitto;
- quando abbia notizia di materie esplodenti situate nel luogo da lui abitato;
- quando abbia subito un furto di armi o esplosivi;
- quando abbia avuto conoscenza di un delitto di sequestro di persona a fini di estorsione.

2. pubblici ufficiali e incaricati di pubblico servizio, hanno l’obbligo di presentare denuncia quando vi è una determinata relazione tra la funzione o il servizio da loro svolto e la conoscenza del reato, sia “nell’esercizio” delle funzioni sia “a causa” delle funzioni.
Tale obbligo scatta quando la notizia riguarda un reato procedibile non a querela.
La funzione e il servizio devono essere “pubblici” in entrambe le figure, cioè devono essere disciplinati da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi: ciò consente di distinguere queste due categorie di soggetti dai soggetti privati.
Occorre che un soggetto eserciti in concreto una funzione o un servizio pubblico, anche in assenza di un rapporto di pubblico impiego.
Vediamo, ora, la distinzione interna tra le due categorie:
a. Pubblico ufficiale, integrano questa qualifica coloro che svolgono le funzioni pubbliche legislative, giudiziarie e amministrative.
Con particolare riferimento alla funzione amministrativa, questa deve consistere nella formazione o manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o deve svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi.
b. Incaricato di pubblico servizio, devono sussistere tre requisiti, uno positivo e due negativi:
- il servizio deve essere disciplinato, come la funzione pubblica, da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi;
- devono mancare le caratteristiche proprie della funzione pubblica, cioè lo svolgimento di poteri certificativi o autoritativi o la manifestazione della volontà della pubblica amministrazione;
- il servizio non deve comportare l’esercizio di semplici mansioni d’ordine (dattilografo) né la prestazione di un opera meramente materiale (manovale).

3. ufficiali e agenti di polizia giudiziaria, data la particolare qualifica sono tenuti ad informare il Pubblico Ministero di tutti i reati procedibili d’ufficio dei quali sono venuti comunque a conoscenza, quindi anche al di fuori del servizio svolto.

Inoltre hanno una esenzione dall’obbligo di denuncia il difensore e i suoi ausiliari, in relazione ai reati dei quali abbiano avuto notizia nel corso delle attività investigative da essi svolte.
In pratica tali soggetti sono trattati da privati anche quando svolgono investigazioni difensive.

Tratto da DIRITTO PROCESSUALE PENALE di Stefano Civitelli
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