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Il regime di semilibertà, art. 48 ss.


Il regime di semilibertà consiste nella concessione al condannato e all'internato di trascorrere parte del giorno fuori dell'istituto per partecipare ad attività lavorative, istruttive o comunque utili al reinserimento sociale.
I condannati e gli internati ammessi al regime di semilibertà sono assegnati in appositi istituti o apposite sezioni autonome di istituti ordinari e indossano abiti civili.

Anch’essa ha una triplice fisionomia:
1-è prevista l’esecuzione in semilibertà delle pene detentive “minori” (reclusione fino a 6 mesi e arresto) in funzione di “rimedio” alle pene detentive brevi, per il caso in cui non sia stata concessa la sospensione condizionale da parte del giudice di cognizione: peraltro dopo l’introduzione della sanzioni sostitutive, questa funzione della semilibertà pare essere sostanzialmente tramontata.
2-La semilibertà, svolge insieme alla detenzione domiciliare, il ruolo di strumento alternativo surrogatorio rispetto all’affidamento in prova, negli stessi limiti di pena, per l’ip. in cui l’affidamento non risulti adeguato alle esigenze di sicurezza e prevenzione.
3-La semilibertà svolge la funzione che forse le è + propria di strumento preparatorio alla libertà: la semilibertà può essere concessa dopo l’espiazione di almeno metà (2/3 per partic. reati) della pena, quale che sia la durata della pena inflitta, e di almeno 20 anni nel caso di ergastolo, “in relazione ai progressi compiuti nel corso del trattamento, quando vi sono le condizioni per un graduale reinserimento del soggetto nella società”

Revoca => “quando il soggetto non si appalesi idoneo al trattamento” ovvero quando rimanga assente dall’istituto per + di un certo tempo.

Il periodo trascorso in semilibertà vale espiazione di pena per una pari durata.

Tratto da DIRITTO PENALE di Beatrice Cruccolini
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