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Il regime giuridico del diritto di credito contributivo degli enti e le conseguenze dell’inadempimento


Varie sono le misure che il legislatore appresta per la tutela dei diritti di credito degli enti previdenziali.
Innanzitutto, va ricordato che anche i crediti degli enti previdenziali hanno privilegio generale sui beni mobili del soggetto debitore e sono collocati sussidiariamente, in caso di infruttuosa esecuzione sui mobili, sul prezzo degli immobili, con preferenza rispetto ai crediti chirografari, eccettuati quelli per il trattamento di fine rapporto e per l'indennità sostitutiva del preavviso.
I suddetti crediti degli enti previdenziali godono dell'ulteriore misura di rafforzamento rappresentata dall'esonero dalla revocatoria fallimentare dei "pagamenti effettuati per contributi sociali obbligatori ed accessori a favore degli enti gestori di forme di previdenza ed assistenza".
Quanto alla regime della prescrizione, la legge di riforma generale delle pensioni 355/95 ha unificato i termini relativi alle varie contribuzioni di previdenza e di assistenza obbligatoria, livellandoli, con effetto retroattivo, a 5 anni.
Va segnalata, peraltro, una peculiarità di particolare rilievo: in deroga alla regola di diritto comune, che consente la rinuncia alla prescrizione una volta che questa sia maturata, nel campo previdenziale è esclusa "la possibilità di effettuare versamenti, a regolarizzazione di contributi arretrati, dopo che, rispetto ai contributi stessi, sia intervenuta la prescrizione".
Si tratta del cosiddetto principio di irricevibilità dei contributi prescritti, il quale non è che una conseguenza del principio di indisponibilità, valido, in generale, per i diritti e le obbligazioni previdenziali.
Vanno, infine, ricordate le fattispecie normative che realizzano il rafforzamento del credito attraverso il coinvolgimento (solidarietà passiva) di più soggetti nell'adempimento dell'obbligazione contributiva.
Si tratta, in particolare, delle norme che prevedono l'obbligo del datore di lavoro di provvedere al pagamento dei contributi anche per la parte di competenza del lavoratore, salva l'azione di rivalsa del datore stesso nei confronti di quest'ultimo; la responsabilità solidale dell'imprenditore per i contributi relativi ai dipendenti dell'appaltatore di opere o servizi da eseguirsi all'interno dell'azienda; quella dell'impresa utilizzatrice, nei contratti di somministrazione di lavoro.
L'inadempimento dell'obbligazione contributiva determina l'irrogazione delle cosiddette sanzioni civili: in cioè determina la nascita di un'obbligazione accessoria a quella per contributi, la quale sorge automaticamente all'atto stesso del verificarsi del ritardo o dell'omissione nel pagamento dei contributi.
Detta obbligazione accessoria, per effetto della particolare onerosità delle conseguenze economiche (oltretutto progressivamente ingravescenti) è diretta, prima ancora che a risarcire l'ente, a "convincere" il debitore all'adempimento.
L'effettività del credito contributivo degli enti previdenziali, infine, viene garantita dai poteri di vigilanza attribuiti ai servizi ispettivi degli enti stessi e a quelli delle Direzioni del lavoro.

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