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Il regime processuale differenziato per le controversie previdenziali


I diritti previdenziali godono di una tutela, per così dire, "rafforzata" anche sul piano processuale.
Alle controversie che quei diritti abbiano ad oggetto si applica, infatti, il regime speciale del lavoro, ispirato ai classici orientamenti della oralità, della concentrazione, della immediatezza.
La ragione principale che ha motivato e giustificato l'introduzione della specifica disciplina processuale è quella di assicurare una tutela giudiziaria più rapida.
Le esigenza è in stretta connessione, come è ovvio, con la natura e le caratteristiche degli interessi in gioco.
Naturalmente si avvantaggiano di detto più efficiente statuto processuale anche gli enti previdenziali, quando oggetto della controversia sia l'obbligazione contributiva; ma ciò non rappresenta certo una contraddizione, stante la funzione pubblicistica di detti enti.
Nella materia previdenziale significativi sono, l'esonero del lavoratore dal pagamento delle spese giudiziali di soccombenza e la dichiarazione di incedibilità ed impignorabilità dei crediti previdenziali per prestazioni.
Ma può essere ricordato anche un regime dei privilegi, che assiste il credito del lavoratore per i danni conseguenti dalla mancata corresponsione, da parte del datore di lavoro, dei contributi previdenziali a fronte del comportamento omissivo di quest'ultimo.
Le controversie alle quali si applica il rito speciale sono, per espressa indicazione legislativa, quelle derivanti dall'applicazione delle norme riguardanti le assicurazioni sociali, gli infortuni sul lavoro, le malattie professionali, gli assegni familiari, nonché ogni altra forma di previdenza o assistenza obbligatoria.
Ma il medesimo rito si applica anche alle controversie in materia di previdenza complementare, nonché alle controversie che abbiano ad oggetto l'obbligazione contributiva.
La proposizione della domanda amministrativa da parte dell'interessato alle prestazioni previdenziali non è soltanto condizione necessaria perché l'ente possa provvedere, ma è anche presupposto dell'azione giudiziaria: in difetto di essa, l'azione è "improponibile".
Per altro verso, il processo previdenziale è collegato ad un particolare rapporto con le procedure contenziose amministrative: la legge dichiara "improcedibile" l'azione giudiziaria, se non sono stati previamente attivati i rimedi amministrativi avverso il provvedimento negativo dell'ente.
Per ciò che concerne la fase giudiziaria, valgono, in generale, per le controversie previdenziali le stesse disposizioni dettate per le controversie individuali di lavoro.
Successivamente, nell'ambito di politiche dirette al contenimento del preoccupante livello di vertenzialità raggiunto nello specifico settore, il legislatore ha drasticamente ridotto il regime di gratuità del giudizio previdenziale, riservandolo ai soli soggetti i cui redditi imponibili a fini fiscali non raggiungono il doppio dell'importo (euro 9.296) fissato dalla legge per l'ammissione al gratuito patrocinio.
Infine, il legislatore, per agevolare e rendere più sollecita la materiale realizzazione dei crediti contributivi, ha stabilito che anche gli enti previdenziali utilizzino la procedura di riscossione esattoriale.
Nel contempo, al fine di accrescere, con effetto immediato, i flussi di cassa di detti enti, il legislatore ha consentito la cartolarizzazione dei relativi crediti: cioè la cessione in massa di detti crediti a società per azioni appositamente costituite.

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