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Il rito delle controversie che dipendono dal fallimento


L’art. 24 ha introdotto una novità secondo cui, “salvo che non sia diversamente previsto, alle controversie di cui al primo comma si applicano le norme previste dagli artt. 737 e 742 cpc. Non si applica l’art. 40 del cpc”.
Dunque, tutte le controversie sopra previste, vanno trattate nelle forme dei procedimenti in camera di consiglio, e non in quelle del giudizio ordinario di cognizione.La norma è soggetta a due critiche: - essa contiene un eccesso di delega, in quanto la legge che delegava al governo di predisporre il decreto legislativo sulla riforma delle procedure concorsuali non aveva attribuito a questi la facoltà di modificare un aspetto così importante riguardante le controversie civili derivanti dal fallimento e non controversie fallimentari vere e proprie. Sulla base di ciò, la norma è da considerarsi incostituzionale in quanto viola l’art. 76…salvo che solo la Corte costituzionale può dichiarare una cosa del genere; - il legislatore, nel rendere il rito camerale il rito ufficiale di tutte le controversie derivanti dal fallimento, si è dimenticato che tale rito si applica in quanto compatibile.
Tuttavia, a prescindere dal giudizio di valore che su una simile scelta può essere espresso, c’è da c’è da chiedersi quando le controversie dipendenti dal fallimento possano essere trattate con il rito dei procedimenti in camera di consiglio, fermo stando che la stessa norma afferma che ciò avviene “salvo che non sia diversamente previsto”.
-Vi sono controversie che vanno trattate con il rito societario. Tra queste vi sono quelle che riguardano la responsabilità degli amministratori e dei sindaci e quelle che hanno ad oggetto i rapporti di intermediazione mobiliare o il trasferimento delle partecipazioni statali. Queste controversie, sottratte al rito ordinario, rientrano fra quelle per le quali è espressamente stabilito che le norme processuali applicabili sono quelle del rito camerale, bensì quelle del rito societario;
-Inoltre, vi sono altre controversie alle quali, viceversa, non si applica il rito societario ma ancora quello ordinario di cognizione. Tra queste ultime rientrano le controversie aventi ad oggetto le azioni revocatorie, oppure quelle semplicemente volte al recupero dei crediti per la curatela.

Tratto da DIRITTO FALLIMENTARE di Alessandro Remigio
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