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Il ritorno all’indirizzo solidaristico : profili di “compatibilità” fra finalità di tutela sociale e aspetti di concorrenzialità


Nella più recente casistica giurisprudenziale, la Corte di Giustizia si è resa protagonista di un ritorno all’orientamento originario, di più marcata ispirazione solidaristica.
La sentenza Cisal c. Inail risolve due questioni pregiudiziali relative all’intepretazione degli artt. 81, 82 e 86 Trattato CE , con riferimento al monopolio pubblico delle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro attribuito dalla legge italiana all’Inail.
La controversia nazionale verteva sui limiti di legittimità dell’obbligo assicurativo nei confronti degli artigiani autonomi.
Dalla motivazione si deducono almeno 4 indici decisivi per l’esito positivo del test di solidarietà:
- il carattere universalistico della protezione, che copre buona parte della popolazione attiva;
- lo scopo sociale perseguito, reso evidente dall’applicazione del principio di automaticità delle prestazioni e si configura anche nel caso in cui il datore di lavoro non abbia versato i contributi dovuti;
- il carattere solidaristico del sistema, a sua volta attestato da un duplice requisito:
- la natura contributiva del sistema del finanziamento, per cui l’aliquota contributiva non è strettamente proporzionata al rischio assicurato;
- il fatto che la prestazione non sia necessariamente proporzionata ai redditi dell’assicurato, operandosi una media fra un minimo e un massimo delle retribuzioni, con tutela residuale dei lavoratori aventi redditi particolarmente esigui;
- la soggezione dell’ente al controllo dello Stato, per cui l’importo dei contributi è fissato mediante decreto ministeriale, mentre quello delle prestazioni è stabilito direttamente dalla legge.

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