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Il ruolo della giurisprudenza della Corte di giustizia sui lavoratori stranieri


Qualche riferimento merita, per l'importanza del suo contributo all'evoluzione del settore, la giurisprudenza della Corte di giustizia.
Uno dei contributi più importanti e celebrati è sicuramente quello apportato 1963 dalla sentenza Unger, con la quale la Corte, chiamata ad accertare se l'espressione "lavoratori subordinati o assimilati", usata nel regolamento vigente all'epoca, dovesse essere intesa come comprensiva soltanto dei lavoratori migranti in senso proprio, ha concluso che la norma comunitaria deve intendersi diretta a proteggere anche il lavoratore che, pur temporaneamente privo di lavoro, sia tuttavia astrattamente in condizione di assumerne un altro, anche se l'occasionale spostamento in altro Stato non sia avvenuto a tal fine.
Per ciò che specificamente concerne la disciplina previdenziale, essa ha, soprattutto, determinato un notevole ampliamento dell'ambito soggettivo della stessa, da questo momento riferito a tutti i soggetti comunque coperti da assicurazione, a qualsiasi titolo essi si spostino all'interno della Comunità.
Logico sviluppo di tale impostazione estensiva è l'inclusione nella sfera di applicazione della disciplina comunitaria, con sentenza del 1968 (De Cicco), anche delle categorie di lavoratori autonomi, cui le legislazioni nazionali estendano o rendano comunque fruibili le assicurazioni obbligatorie previste per i lavoratori subordinati.
Più tardi, con sentenza del 1990 (Johnson), in una fattispecie in cui si trattava di stabilire se ad una lavoratrice che, interrotta la propria attività lavorativa per occuparsi dell'educazione dei figli, era venuta a trovarsi nell'impossibilità di riprendere la propria attività lavorativa a causa di una malattia sopravvenuta, completa o meno la tutela di sicurezza sociale di cui alla direttiva 7/79, la Corte, pur riconoscendo che tale direttiva non si applica chi abbia abbandonato l'attività lavorativa, ne ha, tuttavia, affermato l'applicabilità, quando possa essere dimostrato che il soggetto interessato fosse alla ricerca di un lavoro, che tale ricerca sia stata interrotta per uno dei motivi indicati dalla direttiva stessa (malattia, invalidità o vecchiaia), irrilevante restando che la perdita dell'attività lavorativa precedentemente in essere sia dipesa da un'iniziativa volontaria.
Un ulteriore, importante contributo all'ampliamento del campo di applicazione materiale della normativa comunitaria sulla sicurezza sociale, questa volta relativamente all'ambito oggettivo, è stato apportato da quelle sentenze che hanno definito la nozione di legislazione nazionale di sicurezza sociale, cui si applica la normativa comunitaria.
Al proposito, con sentenza del 1986 (Goebbels) è stato precisato che tale nozione comprende, oltre, ovviamente, le norme di legge, "i provvedimenti adottati in applicazione della legge e da autorità nazionale o dagli enti locali territoriali o dagli istituti o enti di gestione della previdenza sociale, nonché le norme statutarie degli istituti previdenziali di diritto pubblico e di organismi di diritto privato".
Numerose sono, poi, le sentenze in cui la Corte di giustizia ha piegato norme e principi del diritto comunitario al fine di "massimizzare" i benefici ricavabili dal lavoratore.
Tra queste, ad esempio, in tema di legge applicabile, quella del 1963 che ha affermato che il principio della legge del luogo di occupazione non ha carattere assoluto, essendo consentito applicare al lavoratore anche altre leggi, quando queste si concretino in un trattamento più favorevole; o, ancora, quella del 1967 che ha affermato il principio che l'infortunio in itinere sopravvenuto nel territorio di uno Stato membro diverso dallo Stato del luogo di occupazione va considerato come sopravvenuto nel territorio di questo.
Detto principio del trattamento più favorevole è stato esteso, poi, anche alla materia degli assegni familiari.
E proprio in tema di assegni familiari vertono le questioni di rilievo che vanno ad alimentare l'altro grande filone giurisprudenziale della Corte: quello dell'attuazione del principio di parità di trattamento tra uomini e donne e di lotta alle discriminazioni occulte.
Per il suo particolare rilievo nella complessiva vicenda va ricordata anche la sentenza del 1986 (Pinna), che ha enucleato il concetto secondo il quale la discriminazione può essere prodotta anche da quella norma regolamentare che, nel disciplinare l'attribuzione delle prestazioni di sicurezza sociale, si discosti dal criterio del paese di impiego del lavoratore migrante.

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