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Il terzo libro sull'esecuzione forzata


Il terzo libro è intitolato "del processo di esecuzione", ma tratta solo dei processi di esecuzione forzata.
Il primo titolo è dedicato al titolo esecutivo ed al precetto.
Il titolo esecutivo individua un requisito speciale di ammissibilità dei processi esecutivi; a differenza del processo di cognizione, per mettere in moto un processo di esecuzione forzata non è sufficiente l'affermazione del creditore di essere tale, ma occorre che questi disponga di un titolo esecutivo, cioè di un provvedimento atto o documento, tipicamente individuato dal legislatore, idoneo ad offrire una certa qual certezza in ordine all'esistenza del diritto.
La funzione del titolo esecutivo e quella di bandire dai processi di esecuzione forzata qualsiasi accertamento in ordine al diritto per la cui esecuzione il creditore agisce.
Questo non significa sopprimere il diritto alla difesa del debitore, ma semplicemente incanalarlo nell'ambito di un processo a cognizione estraneo all'esecuzione forzata; la proposizione dell'opposizione all'esecuzione non sospende automaticamente il processo esecutivo, ma su istanza del debitore opponente il giudice dell'esecuzione può disporne la sospensione ove sussistano gravi motivi, cioè ove i motivi di opposizione appaiano fondati ad una prima delibazione sommaria.
I processi di esecuzione forzata consistono in un complesso di attività giuridiche e materiali, dirette a fare conseguire concretamente al titolare del diritto le utilità che avrebbe dovuto conseguire tramite l’adempimento spontaneo.
I processi di esecuzione forzata si distinguono a seconda del contenuto o dell'oggetto dell'obbligazione o dell'obbligo inadempiuto.
Così il secondo titolo disciplina l'espropriazione forzata relativa all'esecuzione forzata di obblighi di pagare somme di denaro; il terzo titolo disciplina l'esecuzione forzata degli obblighi di consegna di beni mobili o di rilascio di beni immobili; il quarto titolo a disciplina l'esecuzione forzata degli obblighi di fare e di non fare opere materiali.
I momenti centrali di ogni specie di processo di espropriazione si colgono, agevolmente, seguendo il succedersi delle sezioni in cui si articola il capo I relativo all'espropriazione forzata in generale.
Tali momenti sono:
- il pignoramento, tramite il quale si crea un vincolo di indisponibilità giuridica e materiale su singoli beni;
- l'intervento dei creditori, eventuale, ma indispensabile per la realizzazione almeno tendenziale della par condicio e per consentire ai creditori diversi dal creditore pignorante di partecipare alla distribuzione della somma ricavata dalla vendita del bene pignorato;
- la vendita forzata o la assegnazione, tramite la quale l'ufficio giudiziario vende il bene pignorato a un terzo o lo assegna ad un creditore previo pagamento del prezzo;
- la distribuzione del ricavato, tramite la quale la somma ricavata dalla vendita o dalla assegnazione è distribuita tra i creditori intervenuti o è pagato il creditore pignorante, ove non vi siano stati interventi.
Molto più semplici sono le esecuzione per consegna o rilascio di (titolo III) e l'esecuzione per obblighi di fare o di disfare (titolo IV).
Nella prima, le operazioni da compiere consistono nello spossessamento dell'obbligato e nell'immissione nel possesso o nella detenzione dell'avente diritto, nella seconda, una volta determinate le modalità dell'esecuzione, le operazioni da compiere consistono nel conferimento ad un terzo dell'incarico di eseguire o distruggere l'opera materiale.
C'è da dire che l'esecuzione forzata incontra due specie di limiti invalicabili: innanzitutto, in quanto tecnica fondata sulla surrogazione di un terzo all'obbligato, essa presuppone la fungibilità della prestazione, pertanto sarà inapplicabile per l'esecuzione di obblighi infungibili la cui attuazione forzata è conseguibile solo attraverso la diversa tecnica delle misure coercitive (tale tecnica consiste nell'inasprire la sanzione per l'inadempimento, allo scopo di indurre l'obbligato ad adempiere spontaneamente); in secondo luogo l'esecuzione forzata presuppone un obbligo inadempiuto, è perciò idonea solo ad assicurare una tutela repressiva e non preventiva.

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