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Il trattamento sanzionatorio: pene accessorie e altri effetti penali speciali


Per quanto riguarda il trattamento sanzionatorio, la riforma del 1996 ha inasprito tutte le pene.
Le pene accessorie sono previste all’art. 609 nonies c.p. e sono le stesse che erano vigenti prima del 1996, cioè:
- la perdita perpetua della potestà di genitore, quando la qualità di genitore è elemento costitutivo o circostanza del reato sessuale commesso;
- l’interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente alla tutela o alla curatela, a prescindere che la posizione di curatore o tutore sia elemento costitutivo o circostanza del reato sessuale commesso.
La ratio è evitare che soggetti deboli siano affidati a curatori o tutori inaffidabili e potenzialmente pericolosi in virtù dei loro precedenti per reati sessuali;
L’inosservanza delle pene accessorie costituisce reato ex art. 389 c.p. (inosservanza di pene accessorie: reclusione da 2 a 6 mesi).
Gli effetti penali speciali sono:
- perdita del diritto agli alimenti;
- esclusione dalla successione mortis causa della persona offesa, senza che sia possibile la riabilitazione civile.

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