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Imprenditore, impresa e azienda nel Codice civile

Il codice civile definisce l'imprenditore e l'azienda ma non l'impresa la cui nozione è facilmente desumibile da quella di imprenditore.
Secondo l'art.2082 del codice civile,  "è imprenditore chi esercita professionalmente un'attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o servizi".    
Gli elementi della nozione di imprenditore, che risultano dalla definizione legislativa sopra riportata, sono:
 - l'economicità dell'attività;
 - la professionalità;  
 - la presenza di un organizzazione;
 - il raggiungimento di finalità collegate alla produzione o allo scambio di beni o servizi.
Secondo l'art. 2555 del codice civile, "l'azienda è il complesso dei beni organizzati dall'imprenditore per l'esercizio dell'impresa".
Tenuto conto delle nozioni legislative sopra riportate, l'impresa può essere definita come l'attività economica diretta alla produzione o allo scambio di beni o di servizi che un soggetto, detto imprenditore, esercita professionalmente mediante un complesso di beni organizzati in funzione di tale attività.

Tratto da RAGIONERIA di Vera Albanese
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