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Impugnazioni contro le misure cautelari personali: ricorso per Cassazione


E’ un’impugnazione esperibile contro le decisioni che il Tribunale della libertà ha pronunciato sulla richiesta di riesame o sull’appello; i motivi sono quelli previsti dall’art. 606 c.p.p., tra i quali sono compresi la mancanza, contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione.
Pertanto, la Corte di Cassazione non può esaminare nel merito il provvedimento impugnato, cioè non può valutare la fondatezza degli elementi che lo giustificano.
E’ possibile anche il ricorso per Cassazione direttamente contro le ordinanze che dispongono una misura coercitiva, ma tale impugnazione è concessa soltanto all’imputato e al suo difensore.
Costoro, invece di presentare la richiesta di riesame al Tribunale della libertà, possono direttamente proporre ricorso per Cassazione contro l’ordinanza che applica per la prima volta una misura coercitiva.
I motivi possono riguardare soltanto la violazione di legge.
La Corte di Cassazione decide in camera di consiglio entro 30 giorni dalla ricezione degli atti.
La l. 46/2006 ha introdotto un inedito vincolo legale che impone al Pubblico Ministero di formulare richiesta di archiviazione quando la Corte di Cassazione si è pronunciata in ordine alla insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza e non sono stati acquisiti, successivamente, ulteriori elementi a carico della persona sottoposta alle indagini.

Tratto da INDAGINI PRELIMINARI, PROCESSO E SENTENZA di Stefano Civitelli
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