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Impugnazioni contro le misure cautelari personali: Riesame


E’ una impugnazione completamente devolutiva.
Il Tribunale ha il potere di esaminare la legittimità ed il merito della misura coercitiva senza essere svincolato né dagli eventuali motivi del ricorso dell’imputato, né dalla motivazione del provvedimento che ha applicato la misura.
Il riesame da luogo ad un veloce procedimento, in quanto il Tribunale della libertà deve decidere sulla richiesta dell’imputato entro i termini brevi e perentori a pena della perdita di efficacia della misura coercitiva.
Oggetto del riesame è il provvedimento che applica “inizialmente” la misura coercitiva.
Pertanto, non può formare oggetto di riesame la misura cautelare disposta dal Tribunale della libertà all’esito dell’appello proposto dal Pubblico Ministero contro il provvedimento che aveva negato l’applicazione di una misura cautelare.
In questo caso l’imputato può avvalersi soltanto del ricorso per Cassazione.
Il Tribunale della libertà valuta i presupposti della misura coercitiva tenendo conto sia degli atti che erano conosciuti dal giudice, che ha emanato il provvedimento, sia degli atti e documenti che le parti hanno presentato successivamente al Tribunale stesso.
Procedimento: la richiesta di riesame deve essere presentata dall’imputato o da suo difensore entro il termine di 10 giorni a pena di inammissibilità.
La richiesta di riesame può contenere i motivi per i quali l’imputato chiede che il provvedimento sia annullato o modificato; ma può anche essere non motivata.
La richiesta è presentata nella cancelleria del Tribunale della libertà; il presidente fa dare immediato avviso all’autorità procedente (pm).
Questi deve trasmettere al Tribunale, entro 5 giorni dalla richiesta di riesame, sia gli atti presentati quando avena chiesto a suo tempo la misura coercitiva, sia tutti gli elementi sopravvenuti a favore della persona sottoposta alle indagini.
In seguito all’udienza in camera di consiglio, entro 10 giorni dalla ricezione degli atti, il Tribunale deve depositare il dispositivo della sua decisione.
I due termini appena menzionati (5 e 10 giorni) sono perentori: in caso di loro inosservanza, le misure coercitive perdono efficacia.
L’udienza si svolge in camera di consigli, e cioè con un contraddittorio facoltativo.
Il Tribunale decide sulla base dei soli atti scritti e dei documenti presentati.
Non è possibile disporre l’audizione di persone, né l’assunzione di prove non rinviabili, né imporre al Pubblico Ministero di svolgere determinate indagini.
In definitiva, il legislatore non ha voluto attribuire al Tribunale un vero ed effettivo potere di controllo sull’applicazione della misura coercitiva.
Il Tribunale della libertà può pronunciare quattro tipi di decisione:
- inammissibilità della richiesta di riesame, perché, ad esempio, presentata oltre i termini o da soggetti non legittimati;
- annullamento dell’ordinanza per carenza di uno degli elementi essenziali (indicati a pena di nullità dall’art. 292 c.p.p.) o per vizi di merito (ad esempio, mancanza di gravi indizi);
- riforma, cioè modificazione, della misura, ma soltanto in modo più favorevole all’imputato;
- conferma della misura coercitiva, anche per ragioni diverse da quelle indicate nella motivazione del provvedimento originario.

Tratto da INDAGINI PRELIMINARI, PROCESSO E SENTENZA di Stefano Civitelli
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