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Indiscrezione domiciliare


Art. 615 bis1 c.p. “Chiunque, mediante l’uso di strumenti di ripresa visiva o sonora, si procura indebitamente notizie o immagini attinenti alla vita privata svolgentesi nei luoghi indicati nell’art. 614 [violazione di domicilio]”.

Soggetto attivo: reato comune, “chiunque”.

Condotta: reato a forma vincolata di sola azione, consiste in,
- procurarsi notizie o immagini attinenti alla vita privata svolgentesi nei luoghi domiciliari, ove il procurarsi può essere realizzato solo con condotta attiva;
- mediante l’uso di strumenti di ripresa visiva o sonora, ciò comporta:
- che il procacciamento deve essere effettuato personalmente (altrimenti si ha concorso nel reato);
- che la tutela è stata volutamente limitata alle condotte poste in essere con l’utilizzo di mezzi tecnologici particolarmente insidiosi, lasciando al campo della moralità le semplici sbirciate dettate da curiosità.

Bene giuridico: riservatezza domiciliare.

Offesa: lesione del bene giuridico, reato di danno.

Elemento soggettivo: dolo generico,
coscienza e volontà di procurarsi, mediante l’uso di strumenti di ripresa visiva o sonora, notizie o immagini attinenti alla vita privata, svolgentesi dell’altrui domicilio.

Perfezionamento: momento e luogo del procacciamento.

Tentativo: configurabile.

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